AGGIORNAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: EMANATO IL DCPM 22 MARZO 2020, RECANTE NUOVE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
In seguito all’iniziativa di alcune regioni e all’annuncio del Presidente del Consiglio nella notte di Sabato 21 marzo, poco fa è stato emanato un DPCM recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
A fare data dal 23 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, il Decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione:
- delle attività elencate attraverso i codici ateco in uno specifico allegato (clicca qui per prenderne visione);
- delle attività di filiera e “funzionali” a quelle dell’allegato.
In tal caso l’azienda deve comunicare al Prefetto competente un elenco delle imprese o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere l’attività ove ritenga non sussistenti le condizioni di cui sopra; - dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- dell’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari o ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.
- attività con impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto.
- attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché altre attività strategiche per l’economia previa autorizzazione del Prefetto.
Le attività non sospese devono rispettare i contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 (leggi il nostro approfondimento sul Protocollo cliccando qui).
Le imprese sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il Decreto non sospende le attività professionali, nel rispetto delle raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 (si veda qui relativa newsletter: massimo utilizzo lavoro agile; incentivo all’uso di ferie e congedi; sospensione attività reparti non indispensabili; assunzione di protocolli anti-contagio e rispetto distanza; sanificazione luoghi di lavoro)
In ogni caso, le attività sospese potranno comunque proseguire con modalità a distanza o lavoro agile.
Il Decreto infine:
- proroga i termini di efficacia del DPCM dell’11 marzo (leggi qui il nostro approfondimento) e dell’ Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo dal 25 marzo al 3 aprile 2020;
- vieta alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovino, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
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