Credito d’imposta sanificazione ed acquisto DPI
L’art.32 del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (nei limiti di Euro 60.000 per ciascun beneficiario).
Ambito soggettivo
Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché alle strutture ricettive extra – alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Ambito oggettivo
Il beneficio è riconosciuto per le spese effettivamente sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti beneficiari;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
.• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli elencati in precedenza (quali, ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione);
• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (ivi incluse le eventuali spese di installazione).
Modalità e termini di utilizzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
• in compensazione mediante mod.F24, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.
Tale mod.F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La comunicazione delle spese ammissibili deve essere inviata telematicamente dal contribuente stesso o tramite intermediario abilitato nel periodo compreso tra il 4 Ottobre 2021 ed il 4 Novembre 2021.
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