2019-02-08

COCUZZA E ASSOCIATI

Saldi e Outlet Online 

di Stefania Sansò

L’e-commerce – specie nel settore della moda – è ormai esperienza quotidiana e diffusissima.

Sempre più di frequente accade anche che l’offerta online “raddoppi” e che l’operatore commerciale decida di rendere virtuale anche l’outlet, in cui vendere a prezzi ribassati le collezioni delle stagioni precedenti, collezioni create ad hoc, prodotti leggermente difettati oppure articoli di campionario.

Ma quali norme o regolamenti si applicano all’outlet online? Esiste una disciplina sui saldi in questo particolare ambito? La parola saldi è sempre liberamente utilizzabile per identificare i prezzi ribassati praticati nell’outlet virtuale?

Il nostro ordinamento non si è ancora dotato di una normativa organica e specifica relativa al commercio online.

In attesa che ciò accada, si ritiene applicabile la generale normativa sul commercio (L. 114/1998 Legge Bersani) e ciò in virtù di alcuni riferimenti normativi tra i quali si citano

 

  • Il Codice del Consumo (decreto legislativo n. 70/2003) che all’articolo 8 stabilisce:

Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)

  1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: […] c. che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;

La norma richiama dunque per le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione gli stessi obblighi previsti dalla Legge Bersani per il commercio “fisico”, in particolare, compie un esplicito riferimento alla disciplina prevista per le vendite promozionali e i saldi.

  • La Circolare Ministeriale n. 3487/C del 1° giugno 2000 (emanata dall’allora Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato il 1° giugno 2000), secondo cui la Legge Bersani si applica alle vendite on line in base:

 

  • all’articolo 4 comma 1 lettera h) della Legge Bersani stessa, che fa riferimento – tra l’altro – alle attività di vendita al dettaglio svolte per mezzo di altre forme di comunicazione direttamente indirizzate ai consumatori.
  • all’articolo 18 della Legge Bersani, che recita: “La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.

 

Con particolare riferimento alle vendite straordinarie, una Risoluzione della Direzione Generale per il Mercato la Concorrenza ed i Consumatori del MISE – Risoluzione n. 3517 del 10 gennaio 2013ha chiarito che la disciplina della Legge Bersani sulle vendite straordinarie prevista per i negozi fisici si estende anche a quelli online.

 

Questa estensione comporta che anche per l’e-commerce:

  1. La regolamentazione delle vendite di fine stagione (saldi) online è demandata alle normative regionali applicabili;
  2. Le vendite promozionali – liberalizzate dalla legge n. 248/2006 di conversione del decreto legge 223/2006 – possono essere effettuate online senza limiti o restrizioni, fermo restando il solo divieto di effettuarle nei periodi antecedenti i saldi.
  • §§

Da quanto precede scaturiscono un postulato ed alcune domande:

  1. Esiste anche per il commercio elettronico il divieto di praticare sconti e vendite promozionali in modo libero e discrezionale durante tutto l’anno.

Anche se non sembrerebbero esservi sanzioni ad hoc, anche se dalle norme non emerge chiaramente neppure l’autorità locale o nazionale che abbia il potere ed il dovere di accertare violazioni ed elevare sanzioni amministrative, non possiamo non dedurre che i saldi online devono sottostare agli stessi obblighi, divieti e limiti applicabili ai saldi praticati nei negozi fisici;

  1. come si concilia il rinvio a norme locali regionali con il commercio elettronico, che per sua stessa natura supera i confini territoriali? Quale deve essere la normativa regionale a cui devono attenersi gli outlet virtuali? Potrebbe essere forse la normativa della regione in cui ha sede legale la società titolare della “licenza alla vendita”? Oppure potrebbe essere quella della regione in cui ha sede il provider che materialmente consente il commercio online?

 

La disciplina di settore non sembra fornire chiarimenti.

Ritroviamo un riferimento nell’articolo 68 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)[1]: chi intraprende un’attività di commercio online deve interloquire con un ente territoriale, ovvero il comune nel quale l’esercente intenda avviare l’attività.  Presso il SUAP di tale comune, l’esercente dovrà depositare la SCIA per la dichiarazione di inizio dell’attività online.

Seppure non risulti agevole coniugare la locuzione “il comune nel quale l’esercente intenda avviare l’attività” con un’attività commerciale non più legata ad un luogo fisico, si può sostenere ragionevolmente che il sito di e-commerce dovrà rispettare la normativa sul commercio della regione in cui il comune individuato ai sensi del sopra citato articolo 68 si trova.

In assenza di norme specifiche – data la mancanza di un riferimento territoriale univoco – tutte le normative regionali sarebbero potenzialmente applicabili agli outlet online. Di conseguenza, si dovrebbe non praticare e non pubblicizzare nell’outlet online sconti e vendite promozionali sui prezzi già ribassati (prezzo outlet) nei periodi in cui anche solo una legge regionale non li consente.

Per fortuna il MiSE ha scongiurato il rischio di dover ricorrere a questa interpretazione di estrema cautela, ma oltremodo penalizzante per gli operatori commerciali.

In un recente parere, la Direzione per la Concorrenza ed il Mercato si è espressa nel senso di ritenere che, in base al principio di ragionevolezza, l’impresa che intende effettuare le vendite di fine stagione online debba rispettare quanto stabilito dalla disciplina normativa regionale nel cui ambito territoriale ha stabilito la propria sede. Lo stesso principio territoriale, continua il MiSE, vale anche per le vendite promozionali.

 

In conclusione.

Abbiamo verificato che le restrizioni temporali imposte dalle norme sul commercio a vendite di fine stagione e vendite promozionali si applicano anche al commercio online. In particolare l’operatore è tenuto a rispettare le norme di riferimento vigenti nella regione in cui egli ha stabilito la propria sede legale.

Aggiungiamo che – nel rispetto del principio della corretta completa e veritiera informazione al consumatore, sempre dovuta in base al Codice del Consumo – sarà inoltre opportuno evitare che sul sito dell’outlet online appaiano parole come saldi o fine stagione o altre tipiche espressioni promozionali, nei periodi in cui i saldi e promozioni non sono consentiti ai sensi di quanto precede.

[1]La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

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