Centro unico d’imputazione di un rapporto di lavoro tra imprese collegate
a cura di avv. Enzo Pisa e avv. Elena Bissoli
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Si segnala l’ordinanza della Cassazione n. 17176 del 26 maggio 2022, che, nel recepire gli orientamenti precedentemente espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è tornata ad occuparsi, al fine d’individuare il regime di tutela applicabile (ex art. 18 L. 300/1970 o non) ad un licenziamento per giustificato motivo impugnato dal dipendente licenziato, del centro unico d’imputazione del rapporto di lavoro e della sua configurabilità laddove sussista, come nella vicenda trattata nella pronuncia in commento, un collegamento economico-funzionale tra distinte imprese gestite da società di un medesimo Gruppo, che avevano stipulato un contratto di appalto (rivelatosi illecito) per la fornitura di alcuni servizi alberghieri.
La Suprema Corte, nel giudicare corretta l’impugnata sentenza di secondo grado – che aveva “accertato il carattere fittizio del contratto di appalto di servizi (rivelatosi un appalto di mera manodopera) […] nonché la formazione di un unico centro di coordinamento e direzione tra le tre società” coinvolte nella vicenda controversa, “avendo accertato che gli elementi di collegamento fra le società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva” – ha elencato, allineandosi ad altre pronunce della stessa Corte, i seguenti indici rivelatori d’un centro unitario d’imputazione del rapporto lavorativo: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.
La Cassazione ha chiarito, poi, che “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società,
si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”.
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