Cambiano le regole per il risarcimento dei danni in favore del lavoratore in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dichiarato illegittimo
IOOS Studio Legale e Tributario
Avv. Enzo Pisa
Col decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024, c.d. “Decreto Salva Infrazioni”, entrato in vigore il giorno successivo, il Governo italiano è intervenuto anche sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine, a seguito della procedura d’infrazione 2014/42341, con la quale la Commissione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato.
Prima del recente intervento legislativo, l’art. 28, c. 2, del decreto legislativo n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (il tetto massimo era ridotto a 6 mensilità in presenza di contratti collettivi che prevedano procedure di stabilizzazione dei lavoratori a termine).
La modifica introdotta dall’art. 11 del D.L. n. 131/2024 consiste nella possibilità per il giudice di riconoscere un indennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri d’aver subito un maggior danno e nell’eliminazione della possibilità di riduzione rimessa ai contratti collettivi.
Ecco il nuovo testo della norma come modificato: “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
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