2019-03-19

BOVE MONTERO

Effetti del BREXIT nel ambito doganale e della fiscalità indiretta

di Gonzalo Gazulla

L’accordo raggiunto tra l’Unione Europea ed il Regno Unito prevede una uscita ordinata, fissando un periodo transitorio fino al 31 di dicembre 2020, tra il che si seguirà applicando la legislazione comunitaria in Regno Unito in relazione al mercato interiore, l’unione doganale e le politiche comunitarie.

Questo accordo si deve ratificare tanto per il consiglio e parlamento europei, come  per Parlamento Britannico prima del prossimo 29 di marzo 2019, data nella che è prevista la uscita effetiva del Regno Unito della Unione Europea.

Non ostante, se in data della uscita (29/03/2019), non fosse in vigore l’accordo con previsione del periodo transitorio, il Regno Unito passerebbe ad avere la considerazione di paese terzo, senza nessuna preferenza specifica, a partire del giorno seguente, 30 di marzo 2019.

In questo scenario è situata l’amministrazione tributaria nelle notificazioni inviate agli contribuenti durante questi ultimi giorni, per quanto riguarda questa situazione potrebbe avere un effetto significativo nella organizzazione degli operatori economici, per lo che risulta necessario valutare il detto impatto e avanzare, nella misura dei possibili, le procedure necessarie.

In sintesi, l’Agenzia tributaria sottolinea gli seguenti effetti:

Ambito doganale:

Avendo il Regno Unito la considerazione di paese terzo, i flussi di merce tra la Spagna/Italia ed il Regno Unito non dovrebbero avere la considerazione di operazioni intracomunitarie per passare ad essere considerate Esportazioni o Importazioni  di beni, dovendo complire tutte le formalità doganali che questa situazione implica – presentazione della corrispondente dichiarazione doganale; l’adempimento  di controlli doganali; pagamento di dazi doganali, etc.

È importante sottolineare che, tutti gli operatori economici  si devono identificare ad effetti doganali con un numero di registro ed identificazione (numero EORI).

Fiscalità Indiretta:

  • Imposta sul’ Valore Aggiunto (IVA):

Gli invii di merce da Spagna/Italia al Regno Unito passeranno a considerarsi esportazioni e quindi, saranno esenti del IVA, essendo la dichiarazione doganale (DUA) uno dei medi provatori ammessi ad effetti di giustificare la detta esenzione.

D’altro canto, le importazioni fatte nel Regno Unito saranno soggette al IVA alla importazione, come qualche altra importazione fatta da un paese terzo.  

  • Accisa:

A partire della uscita effettiva del Regno Unito, le spedizioni/ricevimento di prodotti che hanno accisa saranno soggetti alla normativa doganale della Unione.

In questo senso, come specifica la Agenzia tributaria, l’applicazione informatica EMCS – utilizzata per l’invio dei prodotti di accise in regime sospensivo tra diversi stati Membri della Unione  Europea – escluderà la il ricevimento e l’invio di messaggi al Regno Unito. 

Restiamo alla sua disposizione per qualche quesito che potrebbe sorgere.

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