2019-04-16

BC&

(Nuovi) adempimenti comunicativi per le holding industriali

di Sandro Sclafani

Con il D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) sono state introdotte importanti novità normative, in vigore già dal 2018, di cui sono destinatari, tra gli altri, i soggetti che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (pertanto, anche le c.d. “holding industriali”).

In particolare, con riferimento agli elementi di novità che riguardano le holding industriali, il succitato decreto ha:

  1. distinto le “holding industriali” (annoverabili tra le c.d. “società di partecipazione non finanziaria”), destinatarie delle disposizioni fiscali ordinarie così come qualsiasi altra impresa commerciale – con esclusione, ovviamente, per la determinazione della base imponibile IRAP – dalle “holding finanziarie”, destinatarie di disposizioni normative speciali alla stregua degli intermediari finanziari.
  2. uniformato, ai fini fiscali, le modalità con cui verificare l’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
  3. apportato alcune importanti modifiche di coordinamento alle disposizioni tributarie vigenti, tra cui l’art. 10, co. 10, del D.lgs. n. 141/2010 che (da sempre) estende alle holding industriali gli obblighi di comunicazione all’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, di cui all’art. 7, co. 6, del DPR 605/1973.

Riportiamo di seguito l’approfondimento dei punti sopra indicati.

Holding “industriali”

Ai fini fiscali, rientrano nella prima categoria i soggetti che:

  • esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. In altri termini, si tratta delle società che svolgono come attività principale la detenzione di partecipazioni in società industriali e commerciali di servizi (c.d. “holding industriali”);
  • soggetti che svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciali

La verifica dell’obbligo

La prevalenza dell’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari si verifica quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

La comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari

Tale ultimo aspetto merita opportuni approfondimenti. Infatti, mentre la norma previgente condizionava l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti qualora fossero stati raggiunti, oltre al requisito patrimoniale anche uno reddituale (per farla breve, ricavi e altri proventi derivanti dalle partecipazioni > 50% del totale) entrambi da verificare negli ultimi 2 esercizi chiusi, oggi tale condizione risulta meno stringente.  

A partire, infatti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per ricadere nell’obbligo di comunicazione, sono sufficienti:

  1. valore partecipazioni > 50 % attivo patrimoniale;
  2. verifica dell’unico requisito sopra citato, solamente in relazione ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.

Alla luce delle intervenute modifiche, quindi, si estende la platea dei soggetti obbligati all’adempimento comunicativo di cui all’art. 7, co. 6, del DPR 605/1973, già a partire da quest’anno (2019).

I CHIARIMENTI DI ASSOHOLDING

Al riguardo, tuttavia, torna utile quanto osservato da Assoholding con la Circolare n. 6/2010 a commento dell’art. 10, co. 10, del D.lgs. 141/2010 previgente, secondo cui “gli obblighi comunicativi non sorgeranno fino a che non emerge il momento generatore dell’obbligo, rappresentato dalla data della delibera di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo che presenta i dati richiesti”.
Seguendo la medesima ratio, nel rispetto della nuova lettera normativa, potrebbe considerarsi che, in relazione all’ultimo esercizio chiuso (2018 per i soggetti solari) il momento impositivo nasce non prima dell’approvazione del relativo bilancio. In effetti, il D.Lgs. 142/2018, pubblicato in G.U. il 28/12/18, è vigente al 12 gennaio 2019, in corrispondenza di tale data, per i soggetti solari, l’ultimo esercizio chiuso era indubbiamente il 2018 ma con bilancio non ancora approvato.
Si potrebbe, quindi, concludere che, ancorché l’art. 13, del D.lgs. 142/2018 preveda espressamente che le novità oggetto del presente contributo si applichino già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, la prima comunicazione all’Archivio rapporti possa essere effettuata alla fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, quindi, ad esempio, al 31 maggio 2019 per i bilanci approvati ad aprile 2019.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 9647 del 19/01/07 sono state dettate le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7, co. 6, DPR 605/1973 e con i successivi provvedimenti prot. n. 31934 del 29/02/08 e prot. n. 18269 del 10/02/15, sono state fornite alcune disposizioni integrative. Per un esaustivo approfondimento dei presupposti per l’adempimento all’obbligo si rimanda alla lettura dei sopracitati provvedimenti, mentre nel prosieguo si delineano alcune principali caratteristiche.

BC&Cattura

Con riferimento specifico alle holding di partecipazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 04/04/07, ha precisato che i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  • il cd. “cash pooling”;
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Si consideri poi che, se dovessero valere (come è presumibile che sia), i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale prot. n. 37561 del 25/3/13, come integrato con i Provvedimento prot. n. 18269 del 10/2/15, 73782 del 28/5/15, 13352 del 25/1/16 tali soggetti destinatari dell’art. 10, co. 10, D.lgs. 141/2010, sarebbero anche assoggettati all’adempimento della Comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari, di cui all’art. 11, co. 2, D.L. 201/2011, la cui scadenza è prevista entro il 15 febbraio di ogni anno. Come espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione integrativa annuale non sostituisce quella prevista dai provvedimenti prot. n. 9647/07 e n. 31394/08. Anche in questo caso si invitano gli interessati a prender visione del sopracitato provvedimento, mentre nel seguito si indicheranno alcuni dei principali tratti caratteristici.

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