2019-05-23

BAKER MCKENZIE

Brexit e il Decreto in caso di “no deal


di avv. Sergio Antonelli, avv. Uberto Percivalle e dott.ssa Angela Hadil Mawed 

Ad oggi non è ancora chiara quale sarà la data del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Infatti, poiché il Regno Unito non ha firmato, entro il 29 marzo 2019, l’accordo di recesso dello scorso 15 novembre 2018 con l’Unione Europea, trova applicazione la proroga, a favore del Regno Unito, che in un primo momento era fino al 12 aprile 2019, ma che è stata ulteriormente estesa al 31 ottobre 2019.

Senza dubbio, però, in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione, i trattati e la direttiva 2004/38/CE (“relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri“), unitamente al diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti, cesseranno di applicarsi ai cittadini del Regno Unito che sono cittadini (“citizens”) britannici.

A tal riguardo, il 4 aprile 2019, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che prevede che i cittadini del Regno Unito saranno esenti dall’obbligo di visto di ingresso per soggiorni nel territorio degli Stati Membri sino a 90 giorni (anche discontinui), in un arco temporale di 180 giorni.

La risoluzione precisa che l’esenzione si applicherà con riserva di reciprocità da parte delle autorità britanniche nei confronti dei cittadini degli Stati Membri e sarà applicabile in tutti gli Stati Membri dal giorno successivo dalla data di recesso.

La citata risoluzione non va, tuttavia, ad impattare in alcun modo sul recente Decreto Legge del 25 marzo 2019 n. 22 (“Decreto”) adottato dall’Italia in vista di un possibile recesso del Regno Unito dall’Unione Europea in assenza di accordo.

Il Decreto contiene una disciplina specifica (art. 14) in merito ai cittadini dei Regno Unito ed ai loro familiari, “già soggiornanti” in Italia alla data del recesso senza accordo. Più precisamente:

  • i cittadini del Regno Unito iscritti all’anagrafe italiana (ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno) soggiornanti regolarmente ed in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno cinque anni, potranno presentare richiesta entro il 31 dicembre 2020 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • i cittadini del Regno Unito iscritti all’anagrafe italiana (ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno) soggiornanti regolarmente ed in modo continuativo sul territorio nazionale da meno di cinque anni, potranno presentare richiesta entro il 31 dicembre 2020 per il rilascio del permesso di soggiorno “per residenza” (valido 5 anni e rinnovabile). Si tratta di una nuova tipologia di permesso di soggiorno, in merito alla quale ci si aspetta che il Ministero dell’Interno dirami delle linee guida operative, all’esito della conversione in legge del Decreto (che dovrà avvenire entro 60 giorni dal 25 marzo 2019, ossia entro il 23 maggio 2019).

Durante il periodo transitorio (i.e. dalla data di recesso al 31 dicembre 2020), si continuerà ad applicare il d.lgs. 2007/03 che impone il solo obbligo di residenza ai cittadini del Regno Unito per poter lavorare in Italia. In sostanza nulla cambierà e i cittadini britannici potranno continuare a svolgere regolarmente l’attività lavorativa sul territorio nazionale sino a quella data e con la facoltà di richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo o per residenza.

Dal 1° gennaio 2021 nel caso in cui il cittadino britannico non depositasse richiesta di rilascio di uno dei due permessi di soggiorno, allora si applicheranno le differenti disposizioni previste dal T.U. Immigrazione.

Infine, è opportuno sottolineare che il permesso di soggiorno di lungo periodo e il permesso per residenza permetteranno lo svolgimento nel territorio dello Stato di ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni conttatare:

Avv. Sergio Antonelli (sergio.antonelli@bakermckenzie.com)
Avv. Uberto Percivalle (uberto.percivalle@bakermckenzie.com)
Dott.ssa Angela Hadil Mawed (angelahadil.mawed@bakermckenzie.com)

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