2019-03-19

BAKER MCKENZIE

“Caso Foodora”: sono state pubblicate le motivazioni

di avv. Sergio Antonelli , avv. Uberto Percivalle e della dott.ssa Angela Hadil Mawed

Sono state finalmente pubblicate le motivazioni della recentissima sentenza n. 26/2019 con la quale la Corte di Appello di Torino ha deciso la controversia tra i fattorini su ciclomotori (c.d. riders) e una delle più grandi aziende di food delivery, Foodora, parzialmente riformando la sentenza di primo grado.

Innanzitutto, i giudici di secondo grado hanno ribadito che il rapporto intercorrente fra i riders e l’azienda di food delivery non ha natura subordinata. A tal riguardo, infatti, i riders “erano liberi di dare, o no, la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dalla azienda”, non sussistendo, quindi, l’obbligo principale di eseguire la prestazione lavorativa.

Nell’escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, la Corte di Appello ha tuttavia negato anche l’esistenza di un ordinario rapporto di lavoro autonomo. A tal riguardo, infatti, la Corte di Appello ha riconosciuto anche ai riders alcune delle tutele proprie dei lavoratori subordinati ed in particolare il diritto ad ottenere la retribuzione prevista per i dipendenti dal CCNL logistica applicato da Foodora.

I giudici sono giunti a tale conclusione facendo leva sulla previsione del Jobs Act (articolo 2 del Dlgs 81/2015) che equipara ai rapporti di lavoro subordinato le collaborazioni, riconoscendo l’esistenza nel caso in esame dei seguenti tre requisiti necessari per l’applicazione della norma:

  • personalità;
  • etero-organizzazione, in quanto il committente ha il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore, stabilendo (unilateralmente) i tempi e i luoghi di lavoro;
  • continuatività, alla luce della non occasionalità delle prestazioni e la loro reiterazione nel tempo (anche se intervallate).

Il risultato è il delinearsi di un vero e proprio “terzo genere”, via di mezzo fra un rapporto di lavoro autonomo ed un rapporto di lavoro subordinato.

È indubbiamente arduo, ad oggi, definire quale sarà l’ampiezza delle tutele che potranno essere riconosciute a questo rapporto di lavoro “ibrido”. La Corte di Appello ha sottolineato che quelle applicabili sono “sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza”, ma nulla viene detto con riguardo al licenziamento.

Tale pronuncia ha senza dubbio creato molto scalpore ed è noto l’ acceso interesse e dibattitto che questa pronuncia ha suscitato sia a livello governativo che parlamentare.

Senza dubbio un traguardo importante dal punto di vista delle tutele per tutti i rider.

 

Per maggiori informazioni conttatare:

Avv. Sergio Antonelli (sergio.antonelli@bakermckenzie.com)
Avv. Uberto Percivalle (uberto.percivalle@bakermckenzie.com)
Dott.ssa Angela Hadil Mawed (angelahadil.mawed@bakermckenzie.com)

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