2020-03-02

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Il 1 marzo 2020 è stato emanato il nuovo DPCM riguardante il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

In particolare il Decreto ha stabilito differenti disposizioni a seconda del contesto territoriale interessato.
A integrazione della precedente newsletter su questo tema, riassumiamo brevemente i punti principali del Decreto che interessano i datori di lavoro per lo svolgimento della propria attività:

1) Nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM (“Zona rossa”)

  1. Confermata la quarantena;
  2. Chiusura uffici pubblici e attività commerciali;
  3. Sospensione dei trasporti di merci e persone;
  4. Sospensione attività lavorative per le imprese localizzate nella zona e per i lavoratori residenti operanti altrove;
  5. Sospensioni di manifestazioni ed eventi.

Con riferimento ai punti b), c), d) sono fatti salvi pubblica utilità e servizi essenziali.

2) Nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona (“Zona gialla”)

  1. Sospensione di manifestazioni ed eventi, anche in luoghi privati ma aperti al pubblico;
  2. Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
  3. Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  4. Possibile apertura delle attività commerciali, salvo adozione di misure che consentano ai frequentatori di rispettare la reciproca distanza di un metro;
  5. Privilegiare, nello svolgimento di incontri e riunioni, modalità di collegamento da remoto;
  6. Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona: chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali all’interno di centri commerciali salvo farmacie, parafarmacie ed alimentari;
  7. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza: sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatti salvi i servizi essenziali.

3) Nell’ambito dell’intero territorio nazionale

  1. Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, nei 14 giorni antecedenti al 1° marzo, provenendo da zone a rischio epidemiologico o dalla zona rossa, deve comunicare tale circostanza alla ASL competente e al proprio medico di base. A tal fine, i datori di lavoro potranno richiedere a dipendenti, fornitori e visitatori informazioni sui loro viaggi recenti e su quelli dei propri familiari al fine di valutare eventuali misure di allontanamento dall’ufficio.
  2. Finalmente chiarito che la modalità di lavoro agile si potrà applicare anche senza accordo su tutto il territorio nazionale pur nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni di legge. Gli obblighi di informativa possono essere assolti anche in via telematica trasmettendo la documentazione presente sul sito INAIL. Si ricorda che, in caso di attivazione dello smart working, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente, tramite l’apposita procedura online sul portale “Cliclavoro”, a pena di sanzioni da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato. Dato il regime emergenziale in corso, l’accordo individuale verrà sostituito con un’autocertificazione aziendale.
  3. Restano confermate le misure di prevenzione idonee a limitare il rischio di diffusione del virus, come ad esempio: lavarsi spesso le mani (si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani), evitare contatti ravvicinati con persone che presentano sintomi influenzali, porre attenzione all’igiene delle superfici, ecc.

Tali misure si applicano dal 2 all’ 8 marzo 2020 (salvo proroga) e da ieri cessano di produrre effetti i precedenti DPCM emanati il 23 e il 25 febbraio 2020.

Inoltre, nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2020, è stato approvato un decreto Legge (non ancora pubblicato) recante ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica.
In attesa della pubblicazione, è possibile anticipare le seguenti misure:

  1. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi nella zona rossa;
  2. Cassa Integrazione: possibilità di richiedere la Cassa Integrazione nei comuni della zona rossa (o per lavoratori residenti nella zona rossa) con procedura semplificata, senza consultazione sindacale e per un massino di 3 mesi. I periodi di Cassa Integrazione richiesti in tale contesto non sono conteggiati ai fini delle durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale e non hanno limiti relativamente alle ore integrabili.

Nei prossimi giorni si svolgeranno incontri tra Presidenti di Regione e Governo che valuteranno, tra l’altro, l’estensione delle misure di cui sopra anche ai territori della zona gialla.

Ulteriori informazioni riguardo lo spostamento da e verso l’estero

Viaggi verso Italia

  • Ad oggi non ci sono restrizioni particolari nell’arrivo e partenza, fatta salva la sospensione del traffico aereo diretto con la Repubblica Popolare di Cina.
  • Alcuni Stati sconsigliano di recarsi in Italia o nelle aree di maggior contagio.

Viaggi dall’Italia

  • Per quanto riguarda l’invio di personale italiano all’estero, il Ministero ha avviato una comunicazione diretta con le aziende (https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html), che permette di
    • fornire informazioni per i paesi di destinazione in cui è già diffuso il virus;
    • identificare i nomi dei dipendenti che devono recarsi all’estero e di tracciare i loro spostamenti al fine di poterli rintracciare e assistere in ogni momento con la massima tempestività.
  • Alcuni Stati hanno adottato provvedimenti totalmente o parzialmente limitativi verso soggetti provenienti dall’Italia.

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