2020-02-07

BAKER & MCKENZIE

Il dipendente omertoso può essere licenziato

Sergio Antonelli e Francesco Cattaneo

In materia di strumenti giuridici volti a reprimere condotte irregolari nell’ambito del luogo di lavoro, il nostro ordinamento contempla l’istituto del cosiddetto whistleblowing. Trattasi di un sistema di norme volto a favorire la segnalazione di illeciti o irregolarità commessi all’interno della società da parte dei suoi stessi dipendenti attraverso la predisposizione di misure di protezione volte tanto a garantire riservatezza in fase di segnalazione, quanto a contrastare il prodursi di qualsivoglia ripercussione negativa a titolo ritorsivo nei confronti del dipendente che effettui la denuncia.

Allo scopo di incoraggiare l’implementazione di tale buona pratica all’interno dei luoghi di lavoro, la normativa in materia ambisce dunque ad assicurare protezione al dipendente che lodevolmente denunci l’illecito di cui venga a conoscenza, senza d’altro canto intervenire sull’opposto versante della sanzionabilità della condotta omertosa del dipendente che, benché a conoscenza dell’avvenuta commissione dell’illecito, lo taccia.

A tale proposito si è espressa la Corte di Cassazione con recente pronuncia, ritenendo legittimo il licenziamento irrogato per giusta causa al dipendente cui era nota la perpetrazione di condotte lesive dell’interesse della società da parte di colleghi e che non ha proceduto a denunciare tali condotte attraverso gli appositi canali aziendali a ciò preposti. Nel caso di specie non ha per giunta avuto alcun rilievo il fatto che il dipendente licenziato non avesse cooperato alla realizzazione delle condotte illecite in questione, né tantomeno il fatto che tali condotte fossero altresì ben note al suo stesso superiore gerarchico.

La mancanza imputabile al lavoratore è stata ritenuta idonea a ledere in maniera grave e irreparabile il vincolo di fiducia che lo lega alla società, e quindi, a giustificare un licenziamento per giusta causa poiché, con il suo silenzio, il dipendente sarebbe venuto meno al suo obbligo di diligenza e fedeltà nei confronti della società. La diligenza del dipendente deve infatti essere valutata in senso ampio con riferimento al generale interesse dell’impresa, che sarebbe stato leso dalla condotta omissiva del lavoratore.
Sebbene dunque non si possa affermare che sussista in capo al dipendente un generale obbligo di segnalare gli illeciti commessi dai colleghi nell’ambito del luogo di lavoro di cui venga a conoscenza, pena la legittimità di un suo eventuale licenziamento, è altresì vero che un simile risultato può conseguire alla condotta omertosa del dipendente che, pur sapendo ha mancato di riportare il fatto: il dipendente che segnala l’illecito è tutelato, quello che non lo fa si espone al rischio di licenziamento.

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