2020-01-14

BAKER MCKENZIE

Istruzioni operative per la fruizione del congedo di maternità interamente dopo il parto

di Sergio Antonelli e Francesco Cattaneo

Con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, l’INPS è intervenuto a fornire indicazioni partiche in merito alla facoltà per le lavoratrici madri, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, di astenersi dal lavoro esclusivamente a seguito del parto, fruendo in tal modo dell’intero periodo di congedo di maternità entro i cinque mesi successivi all’evento, in alternativa alla tradizionale modalità di fruizione secondo la formula dei due mesi ante partum e tre mesi post partum.

La scelta di avvalersi di tale facoltà dovrà essere effettuata dalla lavoratrice direttamente al momento della presentazione della domanda telematica di indennità di maternità selezionando la relativa opzione e subordinatamente all’invio all’INPS della necessaria documentazione sanitaria.

La lavoratrice gestante dovrà ottenere la suddetta documentazione sanitaria durante il settimo mese di gravidanza e da questa dovrà risultare esplicitamente l’assenza di pregiudizi alla salute della madre e del nascituro sino alla data presunta del parto oppure sino alla data effettiva dell’evento, qualora questo dovesse prodursi successivamente alla prima. Occorre dunque tenere presente come, qualora la certificazione attesti l’assenza di pregiudizi alla salute della lavoratrice gestante e del nascituro con esclusivo riferimento alla data presunta del parto e l’evento si produca successivamente ad essa, ciò consentirà alla madre di prestare attività lavorativa esclusivamente sino al giorno precedente alla data presunta del parto e non oltre, con conseguente decorrenza del congedo di maternità a partire dalla data presunta per i successivi cinque mesi. Al fine di scongiurare tale ipotesi, sarà sufficiente che nella certificazione compaia la dicitura “fino all’evento del parto“.

Eccezionalmente, la fruizione di un periodo di malattia antecedentemente al parto, esclude la possibilità di fruire dell’opzione in parola poiché la malattia della lavoratrice futura madre è idonea a superare la valutazione di non nocività dell’attività lavorativa precedentemente svolta dal medico certificante.

Parimenti l’esercizio della facoltà in parola risulta precluso a:

– la lavoratrice gestante che all’inizio del periodo di congedo per maternità non stia prestando attività lavorativa (perché sospesa, assente o disoccupata) e a cui sia stato riconosciuto il congedo per maternità in accordo con il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico;

– la lavoratrice gestante che sia stata interdetta dal lavoro poiché le condizioni di lavoro o ambientali in cui opera sono state giudicate pregiudizievoli alla sua salute o a quella del nascituro;

– la lavoratrice gestante che sia adibita a mansioni vietate alle lavoratrici in stato di gravidanza e che non possa essere destinata a mansioni diverse;

– la lavoratrice gestante che sia stata interdetta dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, per la quale continuino a sussistere i motivi dell’interdizione all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

– la lavoratrice gestante cui sia stata interrotta la fruizione della flessibilità.

Le diverse cause di esclusione della facoltà di scelta della futura madre appena elencate, nonché quanto previsto in caso di malattia a ridosso del parto, rafforzano il carattere precauzionale della norma, tradito già dal dato letterale della stessa. Emerge infatti come la salvaguardia della salute della futura madre così come del nascituro, si ponga quale argine alla maggiore flessibilità che la norma stessa intende offrire alla lavoratrice nella gestione del proprio congedo di maternità. A fronte della volontà del legislatore di aderire alle esigenze personali della madre che preferisca usufruire del congedo di maternità in un’unica soluzione post-parto, l’INPS ha chiarito che tali esigenze devono necessariamente soccombere ogni qual volta risultino in contrasto con il benessere della lavoratrice o del nascituro.


 

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