2018-06-06

PAVIA E ANSALDO

L’Appalto privato in Italia

A cura di Daniele Carminati

L’appalto è quel contratto con cui una parte, l’appaltatore, si impegna a realizzare un’opera o ad erogare un servizio verso il pagamento di un corrispettivo da parte dell’altra, il committente.
I tratti caratterizzanti dell’istituto sono due: l’organizzazione dei mezzi e la gestione dei lavori a rischio dell’appaltatore, presupposto e conseguenza dell’ampia autonomia riconosciuta a quest’ultimo nell’esecuzione del contratto. Questi due elementi rappresentano la linea di demarcazione tra appalto e somministrazione di lavoro. In particolare l’organizzazione di mezzi richiesta all’appaltatore deve aggiungere un quid pluris al valore intrinseco delle prestazioni fornite dai lavoratori impiegati. Una delle problematicità affrontate dal nostro ordinamento è infatti la simulazione di un contratto di appalto, in pendenza di un rapporto de facto consistente in lavoro subordinato, al solo fine di eludere le garanzie riconosciute ai lavoratori dipendenti.
Onde evitare ciò, l’ordinamento italiano prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore-datore di lavoro rispetto ai diritti vantanti dai dipendenti di quest’ultimo. I lavoratori potranno pertanto agire direttamente nei confronti del committente per conseguire quanto è loro dovuto. Tale responsabilità si estenda anche a eventuali subappaltatori, subfornitori e rispettivi dipendenti. Restano in ogni caso esclusi gli obblighi per le sanzioni civili, dei quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento. La responsabilità del committente si estende anche in materia di salute e sicurezza del lavoratore, a salvaguardia delle quali egli è tenuto a elaborare un apposito documento di valutazione dei rischi, di cui dovrà informare adeguatamente i lavoratori. Inoltre, qualora siano convolti più appaltatori il committente dovrà nominare un responsabile per la fase di progettazione e uno per quella di esecuzione che si occupino di coordinare inmateria di salute
e sicurezza. La disciplina dell’appalto è completata da un capillare sistema di garanzie. A livello codicistico l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera ex artt. 1667-1669.

È prassi inoltre che egli si munisca di ulteriori garanzie bancarie e assicurative, tra cui il performance bond o il warranty bond, a salvaguardia della buona esecuzione e del corretto adempimento delle clausole contrattuali.

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