2021-12-13

L’anno commerciale di 360 giorni nei contratti di prestito bancario non è di per sé abusivo (Sentenza della Corte di Cassazione spagnola del 25 maggio 2021)

A cura di Avv. Javier Vicente García e dott.ssa. María de Medrano Mattera

La recente sentenza della Corte di Cassazione spagnola (il c.d. “Tribunal Supremo”) del 25 maggio 2021 ha analizzato l’eventuale abusività della formula finanziaria per il calcolo degli interessi in un contratto di prestito bancario basata sull’anno commerciale di 360 giorni.

A tal riguardo, va preliminarmente considerato che l’ordinamento giuridico spagnolo non prevede norme che contengano espressamente formule o metodi di calcolo degli interessi sui prestiti.

Il ricorrente sosteneva che una clausola di un prestito bancario che stabilisse come base per il calcolo degli interessi l’anno commerciale di 360 giorni fosse abusiva in quanto provocava uno squilibrio nelle prestazioni contrattuali tra le parti, indipendentemente da come venisse effettivamente applicata o da quale fosse il risultato finale.

Tuttavia, la Corte obietta che l’eventuale pregiudizio economico si verificherebbe nel caso in cui la banca imponesse come base l’anno commerciale di 360 giorni e, contemporaneamente, mantenesse l’anno civile (365 giorni) come base per il calcolo dei giorni trascorsi (cioè, la c.d. formula del 365/360). Ciò in quanto, nel corso della durata del prestito, la formula 365/360 produce – per motivi matematici – un aumento degli interessi a favore del prestatore.

In merito, anche la Banca di Spagna si era pronunciata contro l’uso del metodo di calcolo 365/360 nel 2018, affermando che una buona pratica bancaria consiste nel calcolare gli interessi attraverso periodi uniformi, in cui la stessa durata è usata sia per calcolare il tempo trascorso che come base di calcolo per gli interessi, utilizzando, quindi, la formula del “360/360” o del “365/365”.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto in questa occasione che l’uso del c.d. anno commerciale di 360 giorni non implica necessariamente un danno per il debitore, a condizione che si utilizzi la stessa durata rispetto al calcolo del tempo effettivamente trascorso (360/360), così come non arrecherebbe un danno al debitore utilizzare il criterio dell’anno civile di 365 giorni per entrambe le variabili (365/365). Ciò in quanto le formule del 360/360 e del 365/365 non implicano alcun vantaggio per la banca né portano ad un aumento dell’importo degli interessi, come accadrebbe qualora la formula adottata fosse quella del 365/360.

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