2020-04-23

LA GOLDEN POWER NEL DECRETO LIQUIDITÀ

A causa dell’attuale pandemia globale, i governi mondiali si sono trovati con il gravoso compito di adottare misure atte a fronteggiare non solo con l’emergenza sanitaria, ma anche con la conseguente crisi economica e finanziaria che ne deriva. In contesti di eccezionali di necessità e urgenza, il Governo italiano adotta decreti legge, ossia specifici atti normativi a carattere provvisorio aventi forza di legge che debbono essere poi convertiti in legge dalle camere entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, e successive modifiche, ha introdotto nel sistema italiano uno scudo normativo, conosciuto come “Golden Power”, in virtù del quale al governo italiano sono assegnati speciali poteri di veto, di condizionare l’acquisto di partecipazioni nel capitale sociale di società italiane o la realizzazione di talune operazioni straordinarie. Il regime di “Golden Power” è stato introdotto al fine di sostituire il regime giuridico di “Golden Share”, che in passato si applicava a imprese risultanti da un processo di privatizzazione (quali ad esempio Telecom Italia, Eni, Enel e Finmeccanica). La Golden Power si applica a società operanti in settori strategici, quali difesa, sicurezza nazionale, comunicazioni elettroniche tramite le tecnologie 5G, energia, trasporti, e comunicazioni, ed è finalizzata alla salvaguardia degli asset di primaria importanza per l’economia del paese. Più nello specifico, il Decreto Legge n. 21/2012 stabilisce che, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali nei settori strategici (tra cui quelli della difesa e della sicurezza nazionale), il governo italiano possa inter alia opporsi all’acquisto di partecipazioni, esercitare il proprio veto all’adozione di delibere, atti od operazioni adottate dagli organi di amministrazione di una società ritenuta strategica, o imporre specifiche condizioni. Il Decreto Legge n. 21/2012 stabilisce inoltre che le imprese operanti nei menzionati settori strategici debbano notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera, sull’atto o sull’operazione che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione (tra cui quelle di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda o di rami di essa all’estero) entro 10 giorni e comunque prima che ve ne sia data attuazione. Potenziali acquirenti extra europei sono anch’essi soggetti a tali obblighi di notifica. Alla luce dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia in corso, il governo italiano ha deciso, tra le altre misure volte a sostenere la liquidità e il finanziamento alle imprese italiane, di ampliare l’ambito di applicazione del Golden Power, con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto Liquidità”), volto a proteggere società italiane da possibili scalate ostili da società straniere, le quali potrebbero quindi avvantaggiarsi della crisi in corso. Il Decreto Liquidità ha inoltre modificato gli obblighi di notifica e i relativi poteri attribuiti al governo italiano e ha esteso le misure adottate anche ad operazioni all’interno dell’Unione Europea. Il Decreto Liquidità ha esteso il Golden Power a società attive nei settori di cui all’articolo 4 paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del Regolamento (UE) 2019/452 (tra gli altri, infrastrutture critiche fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le nanotecnologie e le biotecnologie. Il Decreto Liquidità, che ha dato attuazione anticipata al Regolamento (UE) 2019/452 – che si applica dall’11 ottobre 2020 – riflette l’importanza accordata a certi settori in questo particolare periodo di emergenza, e al contributo che talune imprese sono in grado di dare al sistema economico nazionale.
22.04. 2020

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