2020-04-27

I CONTRATTI DI AGENZIA INTERNAZIONALI

1. Le definizioni:

Si definisce agente di commercio colui che si assume, stabilmente, per conto dell’altra parte, detta preponente, l’incarico di promuovere la conclusione di operazioni commerciali in cambio della corresponsione di una provvigione, costituita di norma da una parte del fatturato derivante dai negozi promossi o conclusi.

Nel panorama internazionale vi sono numerose forme di remunerazione, tra le quali:

  • Clausola “all’incasso”: si applica quando l’agente è legittimato a far valere i crediti nell’interesse del preponente;
  • Clausola dello “star del credere”: si applica quando l’agente si assume il rischio del buon esito del negozio procacciato.

A questo punto, giova cercare di riassumere quale sia il rapporto tra l’agente e il preponente nel contratto di agenzia prima di analizzare il contratto internazionale.

L’agente infatti può limitarsi ad agire come mero intermediario oppure può, ai sensi dell’art. 1752 c.c., agire con “rappresentanza”.

In tale ipotesi, l’agente non solo fa da intermediario tra i potenziali clienti e il preponente, al fine di favorire un aumento della produzione degli affari dello stesso preponente, bensì agisce in prima persona spendendo il nome del preponente e concludendo in suo nome i contratti.

Il potere di rappresentanza deve essere conferito espressamente, in mancanza, l’agente eserciterà una mera attività di intermediazione limitandosi, così come previsto nell’art. 1742 c.c., a promuovere la conclusione di operazioni commerciali, in una zona determinata senza poterli sottoscrivere personalmente.

Di particolare importanza è, a tal proposito, la sentenza del 21.11.2018 emanata dalla CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea), sez. IV, causa C452/17: “può essere qualificato come agente di commercio ai sensi della suddetta direttiva (86/653/CEE), anche colui che, svolgendo la propria attività all’interno della sede dell’impresa preponente, sia incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona la vendita o l’acquisto di merci oppure di trattare e di concludere tali operazioni per conto della stessa, purchè ciò non impedisca a detto soggetto di esercitare la propria attività in maniera indipendente”.

2. Il panorama internazionale:

Fatta questa breve introduzione occorre soffermarsi sui contratti internazionali. Sovente le imprese hanno necessità di effettuare transazioni con soggetti situati fuori dai confini nazionali e quindi con sistemi giuridici diversi al fine di stipulare dei veri e propri contratti internazionali, a seconda dei casi, di vendita di merci, di agenzia o distribuzione, di subfornitura, oppure di transazioni più complesse.

Innanzitutto, il contratto è internazionale quando, alternativamente:

  1. le parti non risultano domiciliate nello stesso paese;
  2. il patrimonio di ciascun contraente (o gran parte di esso) si trova nel paese in cui risiede;
  3. la transazione commerciale oggetto del contratto sia sottoposta alla normativa di un paese

diverso;

  1. la prestazione oggetto del contratto, o parte di essa, deve essere eseguita in un paese diverso da quello in cui una od entrambe le parti

In tali ipotesi può non essere semplice per le imprese capire come negoziare e come redigere i contratti internazionali.

La prima scelta da fare riguarda la legge applicabile, ovvero la legge che sarà chiamata a disciplinare il contratto in caso di insorgenza di una controversia. È facile comprendere come l’applicazione di una legge piuttosto che di un’altra possa incidere sensibilmente sui contenuti di un contratto, non solo per quanto riguarda i punti non regolati dalle parti (che verranno integrati da una differente normativa, a seconda della legge applicabile al contratto), ma anche con riguardo agli aspetti espressamente disciplinati.

Si vedrà meglio lungo questa trattazione che, ad esempio, se si applicano le leggi francesi l’agente di commercio avrà diritto, in caso di cessazione del rapporto, ad una indennità di clientela basata sulla “riparazione del pregiudizio” calcolata intorno ai due anni, mentre se la legge applicabile è quella italiana lo stesso agente riceverà un’indennità non superiore ad un anno di provvigioni.

Le parti, quindi, prima di redigere il contratto dovranno scegliere la legge applicabile tra le possibili alternative. Nell’esempio di cui sopra o la normativa italiana, o quella francese oppure la cosiddetta lex mercatoria, cioè i principi generali ed usi del commercio internazionale. In ogni caso, qualunque legge si preferisca essa avrà sia dei risvolti positivi che negativi. La legge italiana è difatti una legge “conosciuta” al contrario di quella francese che potrebbe risultare meno facilmente comprensibile ma più adatta alle esigenze della controparte. Non sempre scegliere la legge italiana, che pur consente più delle altre una standardizzazione, è la soluzione migliore per quelle imprese intente nella stesura di contratti internazionali. Per quanto riguarda l’ultima opzione, quella del ricorso alla lex mercatoria essa può rivelarsi opportuna al fine di evitare l’applicazione delle legislazioni nazionali, tuttavia non si può non notare come spesso risulti in qualche modo “incerta”.

Ne deriva che, in assenza di una scelta espressa dalle parti, la legge applicabile al contratto sarà stabilita avendo riguardo alle norme che disciplinano i conflitti di legge. In ogni caso, in presenza di conflitto, il giudice dovrà cercare di interpretare la volontà delle parti, desumendola dalle disposizioni contenute nel contratto e dalle circostanze del caso concreto.

3. La legge applicabile:

In linea di principio, in base ai criteri previsti dal Regolamento comunitario 864/2007 concernente la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), la legge applicabile sarà:

  1. quella del paese in cui si verifica il danno; o, in mancanza,
  2. quella del paese in cui risiedono abitualmente sia il presunto responsabile, sia la parte lesa

nel momento in cui il danno si verifica; o, in mancanza,

  1. quella del paese con cui il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti rispetto ai paesi di cui sopra.

Generalmente la scelta della legge applicabile al contratto coincide con quella del foro competente, nel senso che le parti tendono ad individuare un unico Stato, sia per disciplinare il contenuto del proprio contratto che per risolvere eventuali controversie.

La legislazione relativa ai contratti di agenzia è contenuta nella Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, recepita in tutti gli Stati dell’Unione Europea. Tale direttiva delinea il quadro normativo sull’agenzia commerciale, focalizzandosi, in particolare, sui diritti e doveri dei contraenti, sul compenso dell’agente, sulla gestione del contratto, nonché sulla cessazione del contratto stesso con relativa indennità/compensazione a favore dell’agente.

La Direttiva, a differenza dei regolamenti, non è direttamente applicabile negli ordinamenti interni e non ha portata generale, avendo come destinatari formali solo gli Stati membri, pertanto si noti bene, i rapporti di agenzia restano regolati dalla legge nazionale applicabile.

In particolare, la Direttiva è stata attuata nei seguenti Paesi Membri con le relative leggi:

AUSTRIA                    Legge federale dell’11 febbraio 1993

BELGIO                      Legge 13 aprile 1995: art. 70 ss.

DANIMARCA            Legge n. 272 del 2 maggio 1990

ESTONIA                   art. 670 ss. Legge sulle obbligazioni del 5 giugno 2002

FINLANDIA               Legge n. 417 dell’8 maggio 1992

FRANCIA                    Legge n. 91-593 del 25 giugno 1991

GERMANA                 Legge 23 ottobre 1989

GRECIA                       Decr. Pres. n. 219 del 30 maggio 1991

IRLANDA                    Legge n. 33 del 21 febbraio 1994 e Legge n. 31 del 7 gennaio 1997

ITALIA                         Decr. Legisl. n. 303 del 10 novembre 1991

LETTONIA                  art. 45 ss. Legge Commerciale del 13 aprile 2000

LUSSEMBRURGO    Legge del 3 giugno 1994

MALTA                        Codice di Commercio in vigore dal 1° maggio 2004

PORTOGALLO          d.l. n. 178 del 18 giugno 1986

REGNO UNITO        Commercial Agents Council Directive) Regolamento del 1993

SLOVACCHIA           artt. 652 ss. Codice di Commercio (Legge n. 513 del 1991)

SPAGNA                     Legge n. 12 del 27 maggio 1992

SVEZIA                       Legge n. 351 del 2 maggio 1991

UNGHERIA               Legge CXVII del 2000

Va precisato però, che nonostante sia in corso una tendenza al progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali, vi sono ancora forti discrasie tra i paesi membri dell’UE sui contratti con agenti indipendenti.

Ciò è dovuto agli ampi margini di flessibilità riconosciuti agli Stati membri nel recepimento della Direttiva, nonché al fatto che essa lascia ampia discrezionalità ai legislatori nazionali, i quali possono introdurre normative più favorevoli all’agente di commercio.

Pertanto, continuano a sussistere delle differenze fra le regolamentazioni in tema di agenzia commerciale in vigore all’interno dei singoli Stati membri.

In Spagna, ad esempio, il contratto di agenzia in Spagna è regolato dalla Legge 12/1992 del 27 maggio 1992 (“Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia” da ora, per brevità, LCA). La legge spagnola non prevede alcuna forma particolare per il contratto internazionale. Ai sensi dell’art. 22 LCA tuttavia, in ogni momento ciascuno dei contraenti può pretendere dall’altro una stesura per iscritto dell’accordo.

La norma di chiusura della LCA prevede che, per tutte le controversie derivanti dal contratto di agenzia, sia competente il tribunale della sede dell’agente di commercio, essendo nulla ogni clausola derogatoria. In ragione della libertà contrattuale il diritto applicabile può essere in linea di massima scelto liberamente. Tuttavia, è da preferire l’applicazione del diritto spagnolo.

La legge spagnola sui contratti di agenzia prevede espressamente infatti (art. 3 comma 1 LCA) che le sue norme costituiscono diritto cogente, a meno che non sia la stessa legge a consentire clausole contrattuali diverse.

4. Conclusioni:

Quello che emerge dal quadro che si è delineato è la complessità del panorama legislativo nazionale ed internazionale che deve essere correttamente interpretato dalle imprese per permettere loro di effettuare poi la scelta più idonea ad esempio per quanto concerne la tipologia contrattuale, la legge applicabile o il foro competente, le indennità dovute all’agente in caso di cessazione o modifica del rapporto contrattuale.

a cura dell’avv. Enrica Caon

Per qualsiasi necessità lo studio è a completa disposizione:  avv.caon@vis-legis.it

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