2022-09-26

Gli screzi e conflitti interpersonali tra colleghi di lavoro non costituiscono mobbing

A cura di avv. Enzo Pisa e avv. Elena Bissoli

«Nell’ordinanza n. 17974 del 3 giugno 2022, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un caso di lamentato mobbing nell’ambito lavorativo.

Fenomeno, quest’ultimo, non normativamente tipizzato, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura allorquando sussistono i seguenti elementi: «a) una molteplicità di comportamenti del datore di lavoro a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio» (Cass. 04.03.2021, n. 6079).

La pronuncia della Suprema Corte dello scorso giugno merita d’essere segnalata per aver ritenuto corretta l’impugnata decisione del giudice di secondo grado, secondo «cui i pregiudizi lamentati dalla ricorrente fossero solamente il frutto di screzi e conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro, in particolare con la persona che ne aveva promosso l’attività con il coinvolgimento in compiti eccedenti la qualifica rivestita, non caratterizzati, per la loro stessa natura, da volontà persecutoria e, come tali, idonei ad escludere il mobbing viceversa connotato da quella volontà».

L’ordinanza in commento si conforma ad una precedente ordinanza della stessa S.C., la n. 26684 del 2017, che, nel chiarire che «l’elemento qualificante del mobbing, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata», aveva osservato che «parimenti la conflittualità delle relazioni personali all’interno dell’ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore».

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