2020-01-16

STUDIO NICOLINI

Call-off stock intra-Ue nuove regole dal 1^ gennaio 2020

dott. Goffredo Bonasi

Importante novità,  introdotta a partire dal 1° gennaio 2020  con l’entrata in vigore della Direttiva Ue n.1910/2018,  riguarda  il contratto di call-off stock. Si  infatti che l’invio da parte di un soggetto di un bene della propria impresa in un altro Stato UE sulla base di un contratto di call-off stock non è più assimilato a una cessione effettuata a titolo oneroso, imponibile a IVA, a patto che il trasferimento del potere di disporre delle merce come proprietario avvenga entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato di destinazione.

 

Scopo  principale della nuova regola della UE  è quello di evitare al fornitore in call-off stock di dover aprire una posizione IVA nel Paese in cui vengono trasportate le merci . Fino al 31 dicembre 2019  tale operazione richiedeva infatti , in alcuni Stati membri, l’apertura di una posizione Iva nello Stato di arrivo della merce, per il trasferimento dei beni in conto vendita.

 

In sintesi con l’accordo di call-off stock i beni vengono spediti o trasportati da un soggetto , o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro dell’Unione Europea , in previsione di una cessione, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni, in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi. Pertanto, al momento della spedizione dei beni verso l’altro Stato membro, il cedente conosce quindi già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti

 

L’ Italia ha già adottato tale sistema anche se  a livello comunitario, tale semplificazione, , non era riconosciuta da tutti i Paesi della UE (esempio Germania), determinando un’applicazione difforme delle norme che, tramite la citata Direttiva 2018/1910/UE dovrebbe risolversi definitivamente per tutti gli stati con effetto 1° gennaio 2020.

 

Condizione essenziale quindi perché si possa concretizzare il beneficio del call-off stock è che dopo il loro arrivo nello stato di destinazione i  beni saranno ceduti ad un altro soggetto passivo il quale, in forza dell’accordo esistente tra le parti, ha il diritto di acquisirne la proprietà.

 

Il  beneficio di call-off stock viene meno nelle seguenti casistiche:

 

  • alla scadenza dei 12 mesi dopo l’arrivo dei beni a destinazione, se il call-off stock non è esercitato;
  • se i beni sono ceduti ad un soggetto diverso da quello al quale erano destinati in call-off stock se i beni sono inviati in un altro Stato membro ovvero ceduti all’esportazione;

se i beni sono distrutti, smarriti o rubati.

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