2018-03-13

AGNOLI E GIUGGIOLI

Agnoli e Giuggioli

 

Riflessioni giuridiche a proposito di Euro e di Europa

  Di Daniele Bracchi 

Da circa sei anni, in concomitanza con l’acutizzarsi della crisi delle finanze pubbliche in Grecia, si è iniziato a discutere – inizialmente solamente tra gli studiosi economisti, e poi successivamente sui media, ed infine anche a livello politico – circa la possibilità sia di una cessazione della moneta EURO coordinata a livello comunitario di Unione Europea, che di un’uscita unilaterale da parte di uno oppure più Stati contemporaneamente.

Il cosiddetto “establishment” economico-finanziario e politico (europeo, ma ora non più quello statunitense), nonché i numerosi media e giornalisti ad esso legato, continuano a voler considerare (per lo meno nelle proprie dichiarazioni pubbliche) un’uscita uni / multilaterale dall’EURO, nonché una disgregazione stessa della moneta unica, quale un’ipotesi semplicemente inesistente in quanto non prevista e non attuabile. Si ricorda, tra i tanti con la medesima posizione, il Governatore della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi, il quale ha – nel corso degli ultimi anni – ripetutamente dichiarato che la moneta unica è “irreversibile”. Viceversa, coloro i quali – da qualche tempo a questa parte – non negano più tout court la possibilità di un EURO-crack, reputano tale ipotesi in ogni caso portatrice di costi economici elevatissimi per ogni singolo Stato, in particolare per quello Stato / Stati che decidesse di recedere singolarmente. In sostanza, a parere di ottima parte dell’establishment, un ipotetico “changeover” dall’EURO alle valute nazionali sarebbe certamente catastrofico per i cittadini europei (in special modo le classi sociali medio-basse), i quali verrebbero violentemente impoveriti da un siffatto antistorico ritorno al passato.

Non sarà qui mio compito – non essendo il sottoscritto un economista – soffermarmi su un giudizio di merito prettamente macroeconomico relativamente sia all’EURO come moneta transnazionale, che circa la oramai sempre più pressante diatriba in essere in Italia e in Europa in merito ai complessi effetti economici che si riverserebbero sui popoli europei – e sul popolo italiano nello specifico – nel caso in cui un cosiddetto “EURO-crack” dovesse prepotentemente trovare il proprio spazio nella Storia d’Europa, che per ora in molti preferiscono vedere come un’automobile priva di retromarcia incardinata su di una linea retta, e che mai potrà tornare indietro.

Il mio scopo primario sarà invece quello di apportare alcune delucidazioni relativamente agli aspetti giuridici pubblicistici attinenti le modalità tecniche a disposizione degli Stati UE – con particolare focus sull’Italia – per cercare eventualmente di uscire dall’EURO unilateralmente; va da sé che il processo sarebbe verosimilmente ben più semplice qualora tale decisione fosse condivisa a livello UE a Bruxelles, con la riconversione simultanea – in tutta l’Eurozona – dell’EURO in valute nazionali.

I percorsi giuridici percorribili dall’Italia per abbandonare la moneta unica:

  • uscita dall’Unione Europea

La possibilità di abbandonare l’UE (e, di conseguenza, anche l’Eurozona) è giuridicamente chiaramente definita. A riprova di ciò, vi è il recente percorso della cosiddetta Brexit attuato dall’Inghilterra a mezzo dell’ormai famoso art. 50 del Trattato di Lisbona (cosiddetto “TUE”, entrato in vigore il 1 dicembre 2009): tale articolo definisce la procedura per denunciare il TUE e recedere volontariamente dall’Unione Europea da parte di uno Stato membro in conformità alle proprie norme costituzionali ed informando il Consiglio Europeo con relativa negoziazione di un accordo, sia sul ritiro che sulle basi giuridiche per il futuro rapporto con l’UE; l’accordo deve essere approvato da una maggioranza qualificata degli Stati membri, dopo aver avuto il consenso del Parlamento Europeo. Due sono poi gli anni a disposizione dal giorno in cui si chiede l’applicazione dell’art. 50 per concludere un accordo, ma tale termine può anche essere esteso. Se poi successivamente lo Stato che ha lasciato l’UE vuole tornare a farne parte, deve ricominciare le procedure di ammissione, secondo quanto stabilito dall’art. 49 del medesimo Trattato. Come ben noto, l’Italia potrebbe pertanto legittimamente prendere la decisione politica di abbandonare l’UE seguendo la procedura di cui sopra. Si segnala – a tale proposito – che numerosi economisti / giornalisti / politici ritengono che una tale scelta di abbandono unilaterale dell’UE potrebbe avere conseguenze molto negative per il nostro Paese in termini politico-economici a causa di un conseguente isolamento (in parte ritorsivo) dell’Italia che verrebbe prontamente messo in atto da parte dell’UE, ad esempio con l’imposizione di pesanti dazi commerciali all’importazione di merci (un’importante fetta dell’export italiano – attualmente circa il 56% del totale mondiale – è intracomunitario). 

Una volta fuoriuscito dall’Unione Europea, uno Stato potrebbe eventualmente anche fare richiesta di rientrarvi, senza però aderire alla moneta unica (cosiddetto “opt-out” dall’EURO); va da sé che una tale procedura di reingresso di uno Stato fuoriuscito incontrerebbe – presumibilmente – forti resistenze a livello politico da parte degli Stati ancora membri dell’UE.

Si segnala che alcuni sostengono anche, sempre con riferimento all’art. 50 TUE, che la possibilità offerta da questo articolo di recedere dalla parte maggiore degli impegni comunitari (i.e. l’UE) conterrebbe – in maniera implicita – la licenza a recedere anche dall’Eurozona, quale pars minus della parte maggiore, i.e. l’UE.

  • abbandono dell’Eurozona, ma non dell’UE

Logica vorrebbe che, se un tale diritto a lasciare l’UE esiste chiaramente nei Trattati UE, dovrà essere anche possibile la fuoriuscita da una parte più ristretta della Comunità Europea, e cioè l’Unione Monetaria detta Eurozona, alla quale – come noto – non partecipano un buon numero di Stati UE.

Tuttavia, fino a qualche anno fa, una buona parte dell’opinione pubblica riteneva che non fosse possibile per uno Stato dell’Eurozona uscire dalla medesima restando al contempo membro dell’Unione Europea; ciò principalmente in ragione del fatto che nei Trattati europei non si parla esplicitamente di “recesso dall’Eurozona” [come, tra l’altro, ammesso da Jacques Attali, tra gli ideatori del Trattato di Maastricht, firmato nel 1992 – che ha sancito la nascita dell’Unione Monetaria Europea (UME), dettandone i relativi assai stringenti e ben noti “parametri di convergenza”). Ciò detto, tornare alla moneta nazionale sovrana è una facoltà nemmeno espressamente esclusa dai Trattati UE stessi, in quanto nessuna norma prevede l’obbligatorietà della partecipazione all’EURO; sarebbe quindi possibile ricostruire – ma solamente in via interpretativa – i possibili (anche se non facili) percorsi giuridici volti a recedere unicamente dall’Eurozona, ma non dall’UE; è qui bene premettere che l’UME non è un singolo trattato a sé, ma una complessa architettura di articoli, paragrafi, protocolli, risoluzioni etc. inclusi non solo nei Trattati UE, ma anche in altri documenti comunitari. 

  • Una strada per dire addio all’EURO potrebbe agganciarsi alla Convenzione di Vienna (siglata nel 1969) sul diritto dei Trattati; tale Convenzione prevede all’ 62 (a mezzo dell’espressione “mutamento fondamentale delle circostanze”) senza mai nominarla espressamente – la clausola cosiddetta rebus sic stantibus; tale principio giuridico origina dallo ius commune medioevale dell’Europa continentale ed è, di fatto, considerato regola del diritto internazionale consuetudinario. La clausola rebus sic stantibus presuppone che le parti di un trattato internazionale o, più in generale, di un accordo (anche privatistico) abbiano concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento; sicché fatti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l’equilibrio dell’accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modifica o la risoluzione. In relazione a questa clausola, si pone il problema se gli accordi debbano ritenersi implicitamente subordinati ad essa, quand’anche quest’ultima non sia stata inserita in modo esplicito (e non lo è nei Trattati UE per quanto riguarda il recesso di uno Stato dall’EURO). L’art. 62 pone inoltre dei limiti rigorosi all’invocabilità di tale principio giuridico; stabilisce infatti che un mutamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del trattato, che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che: (i) l’esistenza di tali circostanze costituisse una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che (ii) tale mutamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato.

Con specifico riferimento ai Trattati europei, i sostenitori di questa via giuridica per abbandonare l’EURO fanno riferimento – ad esempio – all’art. 3 del TUE, ove si pennella (chissà..almeno, si spera, sulle splendide note di Beethoven..) un radioso avvenire comunitario che oggi, nel febbraio 2018 non solo non è affatto realtà, ma risulta addirittura difficile immaginare alle genti europee di molti Stati (ma forse i comuni mortali non dispongono della fervida immaginazione e capacità di visione superiore degli illuminati, donne e uomini, che hanno steso i Trattati UE e che ancora oggi li difendono così come sono stati inizialmente concepiti); purtroppo, nella migliore delle ipotesi, non resta che sorridere leggendo quanto segue (art. 3 TUE): L’UE si prefigge di promuovere – inter alia – il “benessere dei suoi popoli”, una “crescita economica equilibrata”, la “piena occupazione”, il “progresso sociale”, la “coesione economica, sociale e territoriale”, e la “solidarietà tra gli Stati membri”. Subito dopo, all’art. 4 si legge che l’UE istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’EURO. Bene, oggi a distanza di oramai 16 anni dall’immissione (coattiva, sulla base del Trattato di Maastricht) nelle tasche dei popoli europei dello strumento “unificante” chiamato EURO, non appare affatto banale convincere gli europei che l’immaginifico futuro di cui sopra si sia, anche soltanto in parte, realizzato. Nel caso specifico dell’Italia, un tale brainwashing sarebbe verosimilmente ancora più temerario, considerati i tassi deprimenti di disoccupazione (soprattutto giovanile), i salari purtroppo spesso miseri (in rapporto al costo della vita) di molti settori industriali e del terziario (con conseguente effetto di autentiche “migrazioni” all’estero dei nostri giovani cervelli, spesso i migliori – in cerca di un lavoro pagato dignitosamente, dopo che l’Italia li ha istruiti a spese dei contribuenti e con la passione e l’impegno che ancora è vivissimo in tanta parte del corpo docente italiano, soventemente anch’esso sottopagato), e una rabbia sociale in costante crescita.

Ebbene, in svariati Paesi UE (tra i quali l’Italia) si potrebbe invocare l’art. 62 del Trattato di Vienna e il suo principio rebus sic stantibus sostenendo che il realizzarsi delle “promesse” di cui all’art. 3 del TUE costituiva una base essenziale – smentita inesorabilmente dal corso degli anni – del consenso delle parti (gli Stati sovrani) a vincolarsi con l’Unione Europea a mezzo del TUE e del Trattato di Maastricht, e che – inoltre – le circostanze sotto le quali si è aderito all’EURO siano ora mutate in modo tale da trasformare radicalmente (in peggio) la portata degli obblighi che rimangono da adempiere (si pensi, ad esempio, alla disastrata Grecia) ai sensi dei Trattati UE.

Rilevante è anche il disposto dell’art. 44 Scindibilità delle disposizioni di un trattato” della Convenzione di Vienna; il co. 3 stabilisce che se il motivo di ritiro di una delle parti da un trattato si riferisce soltanto ad alcune clausole particolari, esso possa essere invocato nei confronti di quelle sole clausole – nel nostro caso la partecipazione all’Eurozona – quando (i) tali clausole si possano scindere dal resto del trattato per quanto attiene la loro esecuzione, (ii) risulti dal trattato o sia altrimenti accertato che l’accettazione delle suddette clausole non abbia costituito per l’altra parte o per le altre parti del trattato una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme, e (iii) non sia ingiusto continuare ad eseguire quanto rimane del trattato. Posto che i punti romanini (i) e (iii) non presentano particolari criticità, per quanto concerne il punto (ii) – si rileva che: la partecipazione o meno all’EURO da parte di un piccolo Stato come la Grecia, ma in fondo anche dell’Italia – considerando, ad esempio, che i Trattati UE hanno vincolato i Paesi europei facendo loro accettare da sempre che la Gran Bretagna (che ha un PIL superiore al nostro) non facesse parte dell’EURO – non potrebbe essere giudicata quale “base essenziale” ad avere vincolato gli altri Stati ai Trattati UE, i quali vanno ben al di là della moneta unica EURO, avendo creato un sistema politico, regolamentare e doganale unificato. 

In estrema sintesi, sotto un profilo giuridico, per giustificare, ai sensi della Convenzione di Vienna, il recesso dall’EURO – quale parte di una più vasta serie di Trattati quali quelli UE – deve essersi alterato l’equilibrio che era, originariamente, l’obiettivo della stipulazione dei Trattati e che garantiva le prestazioni tra le parti (in questo caso i singoli Stati da una parte, e l’Unione Europea dall’altra); tale “mutamento fondamentale delle circostanze” previsto dall’art. 62 (ed elencato sopra, con i ripetuti fallimenti economico-sociali ai quali stiamo assistendo da anni in gran parte d’Europa) determinerebbe il venir meno in primis della possibilità di adempiere, ma anche della volontà politica stessa di svariati Stati al mantenimento di una parte significativa dei vari Trattati UE quale è la moneta unica; di conseguenza, un recesso uni / multilaterale dall’EURO sarebbe pertanto legittimo – in quanto, ad esempio l’Italia o la Grecia (con i loro cospicui debiti pubblici in rapporto ai PIL) non potranno mai rispettare, e.g., il Trattato UE sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione Economica e Monetaria (tristemente noto con il nome di Fiscal Compact, il quale contiene l’obbligo di far scendere il rapporto debito pubblico / PIL al 60%).

  • Un altro percorso che, a parere di svariati giuristi, potrebbe risultare praticabile – si basa sugli 139 e 140 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), inclusi nella Parte Terza “Politiche e azioni interne dell’Unione” – Titolo VIII “Politica economica e monetaria” – Capo 5 “Disposizioni transitorie”. L’art. 139 distingue tra due differenti status giuridici: (i) “Stati membri la cui moneta è l’EURO” e (ii) “Stati membri con deroga”; questi ultimi sono gli Stati che non hanno voluto aderire alla moneta unica, quali e.g. a suo tempo il Regno Unito e la Danimarca a mezzo di cosiddette clausole “opt-outs” (diverso è il caso della Svezia, la quale ha – volontariamente – fallito nel rispettare uno dei criteri di convergenza, nello specifico la partecipazione per due anni all’”Exchange Rate Mechanism II”), oppure quegli Stati per i quali il Consiglio abbia ritenuto che non abbiano ancora realizzato le condizioni necessarie per l’ingresso nell’Eurozona. L’art. 140 individua invece le modalità con le quali uno Stato membro dell’UE può rivolgere la richiesta di ingresso nell’Unione Monetaria Europea; la decisione del Consiglio che accerta l’idoneità di uno Stato richiedente di acquisire lo status” di membro dell’Eurozona deve essere intesa quale atto ampliativo e non restrittivo della libertà negoziale dello Stato che voglia aderire all’EURO; tale espressa “volontà” di adesione alla moneta unica rimarrebbe pertanto nella piena disponibilità dello Stato richiedente, che potrebbe quindi rinunciarvi – se del caso (la suesposta argomentazione giuridica in merito all’adesione all’EURO è stata teorizzata in Italia da Luciano Barra Caracciolo, Consigliere di Stato). Ne consegue che lo status di “Stato membro la cui moneta è l’EURO” deve essere considerato suscettibile di venire meno, con l’effetto che uno Stato dovrebbe quindi sempre essere nella condizione di revocare la propria “volontà” di adesione allo “status” privilegiato di “Stato membro la cui moneta è l’EURO”. Nel caso di svariati Paesi dell’Eurozona – ed in particolar modo per l’Italia – i severissimi parametri macroeconomici imposti dall’UE (e.g. il “fiscal compact”) rappresenterebbero un motivo sufficiente a causare il venire meno, dopo anni di vincoli europei recessivi per l’economia di molte nazioni europee, della libera “volontà” di aderire all’EURO; di conseguenza, con la revoca di tale “volontà” di adesione, lo Stato recedente dall’EURO acquisirebbe lo status opposto di “Stato membro con deroga”. È però qui importante rilevare che – nei Trattati UE – non vi è alcuna chiarezza giuridica circa come applicare tecnicamente tale percorso inverso verso lo status di “Stato membro con deroga”. Jacques Attali ci spiegherebbe (probabilmente sorridendo) che tale assenza procedurale per attuare un recesso dall’EURO non è il risultato di una svista nella stesura dei Trattati UE..tutt’altro, è voluta.
  • Sempre il TFUE propone un’ulteriore via d’uscita al proprio 347 nella Parte settima – “Disposizioni generali e finali”, laddove dispone che gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico. Indi, liberare un Paese in seria difficoltà economica dalla “gabbia” dell’EURO potrebbe sì rappresentare una “disposizione necessaria” al fine di aiutare ad esempio la Grecia, oramai tristemente ridotta a uno standard di vita e disoccupazione da terzo mondo a seguito della prolungata “cura risanatrice” somministrata coattivamente dalla cosiddetta Troika (e smentendo un referendum del 5 luglio 2015 con il quale il popolo greco aveva sonoramente rispedito la “cura” ai mittenti), la quale ha soltanto creato una macelleria sociale sulle già deboli spalle dei greci; tale macelleria ha di fatto già causato “gravi agitazioni interne che turbano l’ordine pubblico” del Paese ellenico, le quali rischiano di aggravarsi (tengo a ricordare che Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greche ed economista stimato a livello internazionale, aveva compreso un siffatto “suicidio assistito” della Grecia con largo anticipo, opponendosi orgogliosamente invano in solitario all’umiliazione senza fine e senza una plausibile ragione del suo antico popolo). In Italia non siamo – per ora – ancora arrivati a questo punto, ma svariate circostanze, dati ed episodi degli ultimi anni dovrebbero farci riflettere seriamente invitando i nostri connazionali a mettersi da subito le “cinture di sicurezza”, se non cambierà qualcosa di significativo in tempi relativamente brevi.
  • Un’ulteriore opzione percorribile per uscire unilateralmente dall’Eurozona sarebbe quella di chiedere l’applicazione dell’ 48 co. 6 del TUE “Procedure di revisione semplificate”, laddove dispone che il Governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento Europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio Europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della (già sopraccitata) Parte Terza del TFUE relative alle politiche e azioni interne dell’Unione. Tale Parte Terza include – come detto – al proprio Titolo VIII la “Politica economica e monetaria”. L’art. 48 co. 6 prosegue poi specificando che il Consiglio Europeo può quindi adottare una decisione che modifichi in tutto o in parte le disposizioni della Parte Terza del TFUE. Il Consiglio Europeo delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento Europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della BCE. Una siffatta decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Dalla lettura dell’art. 48 emerge chiaramente come un simile percorso sia lungo, complesso e necessitante di una forte volontà politica condivisa da almeno un’ottima parte dei Paesi dell’UE, se non addirittura da tutti (al momento, appare impervio ritenere che una simile volontà condivisa sussista).

Le “superstrade nazionali” che non è invece possibile intraprendere:

Non è fattibile, contrariamente a quanto affermano coraggiosamente alcuni, abbandonare l’EURO a mezzo esclusivamente di un provvedimento legislativo interno (sia un decreto legge, oppure un referendum) senza una previa valida denuncia a Bruxelles dei Trattati UE. Ciò principalmente perché la Costituzione italiana all’art. 117 dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall’Ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali (e.g. i Trattati UE); ne deriva che non si ritiene possibile per l’Italia uscire unilateralmente dall’EURO per decreto – e cioè a mezzo di un atto d’imperio del Governo italiano, applicando l’art. 77 della Costituzione nella parte in cui disciplina che, in casi straordinari di necessità e di urgenza (tra i quali – a parere dei sostenitori di questa tesi – vi potrebbe rientrare anche l’insostenibilità economico-sociale dell’EURO, che scatenerebbe l’applicazione della cosiddetta lex monetae, espressione latina con la quale si indica il potere di uno Stato sovrano di scegliere quale valuta adottare; e che è rappresentata anche nel nostro Codice Civile agli artt. 1277 e 1278), il Governo può adottare – sotto la propria responsabilità – provvedimenti provvisori con forza di legge presentandoli poi per la conversione alle Camere.

In aggiunta, a riprova dell’impossibilità di un abbondono dell’EURO senza nemmeno passare da Bruxelles, l’art. 11 della Costituzione afferma che l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (e.g. ONU). Secondo la Corte Costituzionale, a mezzo di una lettura interpretativa dell’art. 11 della Costituzione, il diritto comunitario UE beneficerebbe quindi di un ingresso automatico nell’Ordinamento interno italiano. Sul punto vale qui forse la pena citare testualmente la sentenza n. 86 del 2012, che parla decisamente chiaro: “si deve premettere che, come più volte affermato da questa Corte, l’art. 11 Cost., prevedendo che l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni», ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; n. 349 e 284 del 2007; n. 170 del 1984). Il testo dell’art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – nel disporre che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (….)» – ha ribadito che tali vincoli si impongono al legislatore nazionale (statale, regionale e delle Province autonome). Da tale quadro normativo costituzionale consegue che, con la ratifica dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridico autonomo e coordinato con quello interno, ed ha trasferito, in base al citato art. 11 Cost., l’esercizio di poteri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell’Unione europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dalla Costituzione (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 1984).”

Non spetta certo al sottoscritto giudicare né se la modifica della Costituzione di cui all’art. 117 attuata nel 2001 – che ha di fatto amputato la sovranità nazionale italiana – sia stata opportuna, né se l’interpretazione che la Corte Costituzionale ha scelto ripetutamente di dare all’art. 11 della Costituzione sia davvero in linea con l’Interesse Nazionale, ma sussiste più di un dubbio se tutto ciò sia stato giusto per l’Italia (in aggiunta, e.g., alla firma incondizionata del Patto di Stabilità nel 1997, e successivamente, all’accettazione supina del cosiddetto Fiscal Compact comunitario, unita all’introduzione volenterosa del pareggio di bilancio in Costituzione nel 2012).

Per quanto concerne un decreto d’urgenza ex art. 77 della Costituzione, è giusto e doveroso rilevare che una siffatta soluzione – la quale risulta però giuridicamente inattuabile (a meno di non voler sostenere che il diritto pubblico internazionale, in fondo, non è vero diritto cogente – basandosi esso in realtà su meri rapporti di forza e ricatto..) – avrebbe il grande vantaggio di poter essere talmente rapida da non causare (forse) la fatidica “corsa agli sportelli” con connessa paralisi dell’economia nazionale, il che avrebbe invece verosimilmente luogo qualora iniziassero prolungate trattative diplomatiche dell’Italia a Bruxelles denunciando i Trattati UE.

Infine, per quanto attiene la proposta di indire un referendum popolare in merito all’uscita dall’EURO – l’art. 75 della Costituzione specifica che non è ammesso il referendum di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; di conseguenza, si intende che non sia nemmeno ammesso alcun referendum che abbia ad oggetto i trattati internazionali. Qualcuno ha provato a chiedere al Governo di indire una consultazione “di indirizzo”, facendo leva su un caso che risale al 1989, quando gli italiani furono chiamati al voto per un referendum consultivo sul “mandato costituente al Parlamento UE”; è però questa una strada difficilmente percorribile: la Costituzione infatti non ne fa alcun cenno e nel 1989 il Parlamento adottò a larga maggioranza una legge costituzionale ad hoc per permettere la consultazione popolare (il popolo si espresse – come era previsto – a stragrande maggioranza in favore del conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo, essendo all’epoca l’Europa assai popolare, e non un argomento molto critico come è invece diventata da anni a questa parte); il medesimo percorso del 1989 dovrebbe quindi ripetersi oggi, ma – considerata l’estrema delicatezza del tema “addio all’EURO” e quindi la litigiosità che ne conseguirebbe – l’ipotesi è probabilmente da scartare. Anche nel caso in cui i cittadini presentassero una proposta di legge popolare per indire un tale referendum consultivo “di indirizzo”, servirebbe comunque una, ad oggi difficilmente componibile, maggioranza politica che portasse la proposta fino in fondo al lungo percorso di approvazione. In ogni caso, è comunque bene sottolineare che un ipotetico referendum “di indirizzo” sull’uscita dall’EURO si svolgerebbe in un clima politico, economico e sociale seriamente alteratonocivo non solo per la serenità di scelta referendaria degli italiani, ma per la nostra stessa economia e pace sociale.

In conclusione, come ho cercato di riassumere in questo articolo, posto che abbandonare da soli e per secondi (dopo l’Inghilterra) l’Unione Europea presenterebbe enormi criticità, ora come ora per l’Italia uscire dall’EURO (senza lasciare l’Unione Europea) sarebbe forse possibile soltanto denunciando i Trattati UE con l’aiuto della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, e non attraverso unicamente un decreto d’imperio nazionale (e men che meno un referendum) senza passare prima da Bruxelles. Un addio alla moneta unica potrebbe comunque rivelarsi opportuno – da un punto di vista economico-sociale – probabilmente soltanto se venisse contestualmente condiviso da almeno un altro grande Paese europeo. Del pari, a parere di chi scrive, anche sotto un profilo strettamente giuridico – se proprio addio all’EURO deve essere – sarebbe allora assai meglio per l’Italia che il game over sia condiviso simultaneamente da più Paesi possibili (se non addirittura tutti) dell’Eurozona.

E se la Storia non è irreversibile, e non lo è – si pensi ai tanti insegnamenti che la Storia stessa ci ha regalato in tal senso nel corso dei millenni – men che meno lo potrà essere (con buona pace, inter alia, di Mario Draghi) un seppur fondamentale strumento convenzionale atto agli scambi finanziari e commerciali quale è una moneta, specialmente qualora quest’ultima si riveli essere davvero iniqua e sbagliata nelle proprie fondamenta strutturali.

 

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