2021-03-23

Secondo la Consulta è obbligatoria la reintegra nel posto di lavoro se il fatto posto a fondamento d’un licenziamento economico è manifestamente insussistente

A cura di Avv. Enzo Pisa e Dott. Giovanni Belli

Con comunicato dello scorso 24 febbraio, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che la Consulta, riunitasi il giorno stesso in camera di consiglio, ha esaminato e ritenuto fondata con riferimento all’art. 3 Cost. la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cd. legge Fornero, nella parte in cui (comma 7) prevede  la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.

In particolare, come si legge nel predetto comunicato, la Corte costituzionale “ha ritenuto che sia irragionevole – in caso d’insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità”.

In merito alla questione esaminata dalla Consulta, s’era espressa anche la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10435/2018, nel tentativo d’individuare la linea di confine tra reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di un’indennità, e di fornire, quindi, al giudice di merito un criterio-guida che garantisse il corretto esercizio della sua discrezionalità, aveva affermato che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove il giudice accerti il requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento”, previsto dall’art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, può scegliere di applicare la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo art. 18, salvo che, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, tale regime sanzionatorio non risulti incompatibile con la struttura organizzativa dell’impresa e dunque eccessivamente oneroso per il datore di lavoro; in tal caso, nonostante l’accertata manifesta insussistenza di uno dei requisiti costitutivi del licenziamento, potrà optare per l’applicabilità della tutela indennitaria di cui al comma 5”.

Concludendo, la recente decisione della Corte costituzionale, le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane, nell’affermare che è obbligatoria la reintegra nel posto di lavoro se il fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è manifestamente insussistente, si pone in aperto contrasto col richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità.

ti potrebbe interessare

2024-04-10

SCALO MILANO OUTLET & MORE: ICONIC SHOPPING DAYS 3 PRODUCTOS ICÓNICOS CON DESCUENTO DEL 70% DE SU PRECIO OUTLET

El sábado 13 y el domingo 14 de abril, en Scalo Milano Outlet & More tendrá lugar los exclusivos Iconic Shopping Days: 3 productos icónicos en más de 80 tiendas participantes con un...

2024-03-27

Sul centro unico di imputazione di un rapporto di lavoro

A cura dell'Avv. Enzo Pisa IOOS - Studio Legale e Tributario   Il centro unico d’imputazione del rapporto di lavoro è una fattispecie di matrice giurisprudenziale, che si...

2024-03-27

Adempimenti fiscali e previdenziali nella nuova disciplina relativa alle operazioni straordinarie in Spagna

A cura dell'Avv. Adriano Belloni Pavia e Ansaldo SLP   Lo scorso 29 giugno è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale spagnola il regio decreto-legge 5/2023, con il quale...

DESCUBRE
MÁS

Para recibir más información sobre el mundo
de la Cámara de Comercio de España en Italia,
completa el formulario y ponte en contacto con nosotros


    He leído y acepto la política de privacidad.