2019-09-05

ONTIER PARDO VICENZI

Ripartono gli incentivi  alle rinnovabili: cosa c’è da sapere sul FER1 in attesa della pubblicazione in gazzetta

Il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Ambiente hanno firmato il nuovo decreto c.d. FER1 (“Fonti Energie Rinnovabili”, anche solo “Decreto”) che si attendeva ormai da mesi.

Il provvedimento ha avuto un iter travagliato prima di ottenere il via libera dalla Commissione Europea, ora è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e seguirà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto è in linea con gli obiettivi europei 2020 e 2030 e nasce dall’esigenza di promuovere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, mediante la definizione di incentivi e di procedure selettive ad hoc che siano in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Molte le novità del Decreto che spazia dagli incentivi per produzione da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e gas di depurazione alla rimozione dell’Eternit, alla bonifica di discariche, e alla costruzione di impianti medio/grandi, per finire con il premio all’autoconsumo.

Come affermato dallo stesso Governo, l’intervento normativo punta a realizzare impianti per una potenza complessiva – allacciata alla rete elettrica nazionale – di circa 8.000 MW, con una produzione di energia rinnovabile pari a circa 12 miliardi di kWh all’anno; saranno attivati investimenti per 10 miliardi di euro.

Gli incentivi riguarderanno, in via prioritaria, gli impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica e su edifici pubblici (scuole, ospedali ed altri edifici pubblici) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali in eternit o amianto. In quest’ultimo caso, gli impianti fotovoltaici avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, ad un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Il Decreto si occupa con favore dell’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito, sarà assegnato un premio pari a 10 euro al MWh; detto incentivo sarà altresì cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori e solo allorché l’energia consumata risulti superiore al 40% della produzione netta.

  1. Secondo l’ultima versione del Decreto disponibile – quella ufficiale sarà nota solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – saranno ammessi ai meccanismi d’incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei relativi progetti, gli impianti:
  • di nuova realizzazione, che risultino “integralmente ricostruiti e riattivati”, con potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di potenziamento “qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW”;
  • oggetto di rifacimento, di potenza inferiore a 1MW;
  • aggregati, e cioè costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria non inferiore a 20KW, purché la potenza complessiva  sia uguale o superiore a 1 MW.

Sono esclusi dagli incentivi alle rinnovabili di cui al FER1 gli impianti non fotovoltaici che hanno usufruito dei bonus previsti dal DM 23 giugno 2016 o che, pur risultando idonei, sono stati inseriti in posizione “non utile” all’interno dei registri.

Per gli impianti fotovoltaici, al fine di ottenere l’incentivo, è necessario che ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

  1. essere di nuova costruzione;
  2. non essere ubicati in aree agricole.

Gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, invece, accedono agli incentivi secondo le procedure d’asta al ribasso nei limiti di contingenti di potenza; è possibile richiedere le agevolazioni anche per gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

  1. I bandi per l’iscrizione ai registri sono organizzati in 4 gruppi e sono così strutturati:
  • Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici.
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
  • Gruppo B: impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
  • Gruppo C: impianti eolici o del Gruppo B oggetto di rifacimento totale o parziale.

Sono previste sette procedure: il 30 settembre 2019 si terrà la prima procedura per l’incentivazione di impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW; le aste successive sono previste per il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre 2020. Altre tre ondate sono previste per il 31 gennaio 2021, 31 maggio 2021 e 30 settembre 2021.

Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), esclusivamente tramite il sito, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, funzionale alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e all’applicazione dei criteri di priorità individuati per l’accesso agli incentivi.

Le domande di partecipazione andranno presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Le imprese interessate a partecipare dovranno necessariamente adeguarsi per poter beneficiare di tali nuovi incentivi. Il Dipartimento di Diritto dell’Energia di Ontier Italia è fin da ora a Vostra disposizione per fornirVi assistenza in questa procedura.

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