Limiti alla durata permanente dei patti parasociali in Spagna: sentenza della Corte di Cassazione spagnola del 20 febbraio 2020
A cura dell’Avv. Adriano Belloni Román
La recente sentenza della Corte di Cassazione spagnola (il “Tribunal Supremo”) del 20 febbraio 2020 ha analizzato la validità dei c.d. “shareholders agreement” o “patti parasociali” aventi durata permanente.
Nella fattispecie, la questione esaminata è l’eventuale violazione di un “protocolo familiar” (ovvero un patto parasociale, con riferimento a una società non quotata, stipulato tra soci o tra soci e terzi con legami familiari, ai sensi del Real Decreto 171/2007) sottoscritto nell’anno 1983, che fissava, inter alia, le quote di partecipazione di ogni fratello e sorella firmante l’accordo a un gruppo societario familiare, senza prevedere una durata massima dello stesso.
Nel corso degli anni 2013 e 2014, le percentuali così stabilite furono alterate in virtù di diverse cessioni di partecipazioni relative alle società oggetto dell’accordo, eseguite però solo da alcuni dei fratelli firmanti. Le restanti parti del patto, escluse dalle citate cessioni, presentarono quindi opposizione alle stesse, ritenendo che le quote di partecipazione stabilite nel patto parasociale dell’anno 1983 fossero state violate.
In breve, la Corte ha ritenuto che la validità di un patto parasociale permanente non può essere ammessa, in quanto viola principi fondamentali relativi alla natura giuridica del rapporto societario stesso e del diritto civile e, in particolare, i principi di libertà contrattuale e di libera disposizione.
A riguardo, occorre tener presente che la normativa societaria spagnola impedisce, in termini generali, la previsione statutaria di clausole che proibiscano o impediscano in maniera assoluta la trasmissione di quote di società a responsabilità limitata (c.d. “sociedades limitadas”), permettendo tali restrizioni unicamente se previste per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o da un aumento di capitale (il periodo è ridotto a due anni nel caso di società per azioni – c.d. “sociedades anónimas”).
Più specificamente, la Corte ha stabilito quindi in questo caso che un’interpretazione di un patto parasociale del 1983 che impedisca la modifica della quota di partecipazione di ogni socio, generando una sorta di vincolo perpetuo ai diritti dei soci, è contraria ai suddetti principi.
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