Decreto Agosto: esoneri contributivi e altre agevolazioni per i datori di lavoro
A cura di Avv. Enzo Pisa e Dott.ssa Annachiara Zandonà
Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), entrato in vigore lo scorso 15 agosto, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (legate all’emergenza da COVID-19), introduce, inter alia, esoneri contributivi, fruibili entro il 31.12.2020 e finalizzati a favorire e stabilizzare l’occupazione, riducendo il costo del lavoro.
Anzitutto, è previsto, all’art. 3, per un periodo massimo di quattro mesi un esonero dal versamento dei contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL, per le aziende (con esclusione di quelle agricole) che non s’avvalgano dei nuovi ammortizzatori sociali introdotti dallo stesso Decreto Agosto o che hanno beneficiato, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti d’integrazione salariale COVID-19; il valore massimo del beneficio de quo è pari al doppio delle ore d’integrazione salariale fruite nei predetti due mesi (riparametrato e applicato su base mensile); al momento, la disposizione che stabilisce tale agevolazione contributiva non è efficace, necessitando essa dell’autorizzazione della Commissione Europea.
L’art. 6 D.L. cit. prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL) a carico del datore di lavoro (i contributi a carico del dipendente non subiscono alcun esonero o riduzione) per un periodo massimo di sei mesi (nel limite massimo di un importo d’esonero pari ad € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ed entro i limiti della copertura finanziaria) per i datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) che assumono, successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati (non, però, apprendisti, né domestici e neppure i lavoratori che abbiano intrattenuto un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa) con contratto a tempo indeterminato o trasformino rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; l’INPS dovrà provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa dedicato all’agevolazione de qua, dando anche istruzioni operative relative a tale beneficio.
I due esoneri testé esaminati sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni previsti dalla vigente normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Con specifico riferimento, poi, ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, tra i più colpiti dalla crisi economica seguita all’emergenza pandemica, l’art. 7 del Decreto Agosto riconosce l’esonero contributivo di cui al precedente art. 6 con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale; lo stesso art. 7 stabilisce che, in caso di conversione dei detti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, ad essi s’applicherà il più ampio esonero contributivo previsto, in generale, dall’art. 6 per tali casi di trasformazione contrattuale; anche tale beneficio dovrà essere autorizzato dalla Commissione Europea.
Al fine di contenere gli effetti straordinariamente negativi sull’occupazione determinati dalla pandemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 27 del D.L. 104/2020 riconosce per i datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni dell’Italia meridionale e in Umbria, un esonero contributivo (anch’esso sottoposto ad autorizzazione della Commissione Europea) pari al 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Infine, l’art. 112 del D.L. cit. eleva, limitatamente al periodo d’imposta 2020, la soglia d‘esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits, raddoppiandola da € 258,23 ad € 516,46 per il solo periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.
ti potrebbe interessare
NetRiver: crescita straordinaria e innovazione continua nel 2024
NetRiver, azienda milanese con oltre 16 anni di esperienza come partner tecnologico e outsourcer di servizi IT, è lieta di annunciare un risultato di crescita eccezionale registrato nel...
La rilevanza delle procedure di notifica transnazionale nella nomina degli amministratori: analisi della risoluzione del 19 marzo 2024 della Direzione generale spagnola
Pavia e Ansaldo Studio Legale Avv. Chiara Scarpelli Con la risoluzione del 19 marzo 2024, la Direzione generale della sicurezza giuridica e della pubblica fede ha chiarito la procedura...
La Corte d’Appello di Roma sulle Società Mutue Assicuratrici, una attesa ma ultimativa conferma.
Studio Nunziante Magrone Avv. Marco Cosentino La Corte d’Appello di Roma con la sentenza 6215/2024 ha recentemente confermato importanti principi giuridici riguardanti la natura e il...