BAKER MCKENZIE
Le conciliazioni stragiudiziali e il concetto di “sede sindacale”: le ultime novità giurisprudenziali
di Avv. Sergio Antonelli, Avv. Uberto Percivalle e Dot.ssa Angela Hadil Mawed
In tema di conciliazione in ambito stragiudiziale sono state recentemente pubblicate due importanti pronunce parzialmente discordanti.
Infatti, con la sentenza n. 9006/2019, la Corte di Cassazione affronta il tema della declaratoria di nullità o annullabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale. In particolare, il giudice di legittimità afferma il principio della inoppugnabilità da parte del lavoratore di rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, qualora “l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella prestata da un legale – sia stata effettiva”. Ciò si concretizzerebbe, secondo la pronuncia in esame, nell’avere consentito al lavoratore di comprendere (i) a quale diritto stesse rinunciando e in quale misura e, inoltre, (ii) la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni, in caso di transazione.
Ulteriormente, a fronte della domanda del ricorrente di vedere accertata la sussistenza di un violenza morale subita dal lavoratore e che lo avrebbe portato a sottoscrivere il predetto verbale di conciliazione, la Cassazione precisa che tale violenza può ravvisarsi soltanto qualora “la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione“.
Alla luce di quanto sopra, sembra che la Corte di Cassazione, ai fini di vagliare la validità di un verbale di conciliazione, non attribuisca importanza alla composizione della commissione di conciliazione avanti alla quale questo viene sottoscritto (monocratica vs. collegiale), ma soltanto all’accertamento di una effettiva tutela prestata al lavoratore da parte del rappresentante sindacale, affinché questi potesse compiere una scelta consapevole.
Diversamente invece, il Tribunale di Roma (sentenza n. 4354/2019) ha recentemente ritenuto che un verbale di conciliazione stragiudiziale sia inoppugnabile soltanto in presenza di due condizioni: da un punto di vista formale, è necessario il rispetto tassativo delle modalità di composizione della commissione di conciliazione e, da un punto di vista sostanziale, – in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione – l’effettiva assistenza prestata al lavoratore nell’ambito della formazione della volontà di quest’ultimo circa la rinuncia a diritti inderogabili di legge e CCNL.
Per quanto concerne il requisito formale, il Giudice romano specifica che qualora la conciliazione avvenga in sede sindacale è necessario (in virtù del combinato disposto dell’art. 2213 c.c. e 412-ter c.p.c.) il rispetto tassativo delle modalità procedurali previste dai contratti collettivi e, in particolare, di quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Alla luce di quanto sopra, ci si chiede quindi se la pronuncia del Tribunale di Roma avrà seguito determinando lo sviluppo di un orientamento giurisprudenziale più restrittivo circa la qualifica di sedi “protette” ove sottoscrivere verbali di conciliazione e quali conseguenze questo potrà avere sulla prassi.
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