Credito d’imposta per le imprese non gasivore e non energivore – ottobre e novembre 2022
Nell’ambito degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti negativi dell’incremento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale, il governo ha adottato un nuovo provvedimento, il Decreto Aiuti-ter D.L. 144/2022, che in parte estende ai mesi di ottobre e novembre le agevolazioni già previste per il terzo trimestre e in parte modifica quanto era previsto per i trimestri precedenti.
Sul punto si rimanda quanto già approfondito in questa news.
Credito d’imposta sul gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022
Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).
Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi.
L’agevolazione spetta qualora:
- l’impresa sia diversa da quelle a forte consumo di gas (c.d. imprese gasivore)
- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Credito d’imposta sull’energia elettrica per i mesi di ottobre e novembre 2022
Il credito di imposta è pari al 30% sulla componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Le condizioni per poter beneficiare del credito di imposta sono:
- impresa non energivora con contatore di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 4,5 kW (nel secondo e terzo trimestre doveva essere di almeno 16,5 Kw)
- il prezzo di acquisto della componente energia del trimestre di riferimento deve aver subito un incremento di almeno il 30% rispetto al prezzo di acquisto della componente energia del medesimo periodo del 2019.
Comunicazione del venditore
Ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Termini e modalità di utilizzo
I nuovi termini per l’utilizzo dei crediti di imposta sono:
- il 31.12.2022, se relativi al secondo trimestre 2022
- il 31.03.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 (prima era il 31.12.2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Tali crediti di imposta possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24
- ceduti a terzi.
Comunicazione del credito maturato
I beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, entro il 16.02.2023 dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Non è prevista alcuna comunicazione per quanto riguarda il secondo trimestre.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ancora da adottare.
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