Percorso di accesso al Credito d’imposta

La tua azienda ha usufruito del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo negli anni 2015-2019?

Hai ricevuto una compliance letter da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Non sei sicuro della tua candidatura o del tuo dossier tecnico?

 

Metti al sicuro la tua ricerca e sviluppo con FI Group.

Come?

Attraverso la procedura di riversamento spontaneo entro il 30 novembre 2023, senza sanzioni o interessi. Questo grazie alla sanatoria per i crediti d’imposta ricerca e sviluppo maturati nel periodo 2015-2019 (articolo 5, c. 7 a 12 del DL 146/2021).

 

Quali soggetti sono ammissibili?

  • Chi ha svolto attività di ricerca e sviluppo in tutto o in parte non ammissibili;
  • in caso di applicazione non conforme dei criteri di ricerca extra-muros;
  • errori nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili;
  • errori nella determinazione della media storica.

Per accedere al riversamento è prevista (secondo l’articolo 5, c. 7 a 12 del DL 146/2021) una speciale procedura che si perfezionerà con l’integrale versamento di quanto dovuto. La somma da versare potrà essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo.

 

Come possiamo assisterti nell’accedere alla sanatoria?

FI Group, con oltre 20 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo, può supportarti:

  • nella definizione della strategia di dichiarazione;
  •  nella revisione tecnica della documentazione a supporto del credito d’imposta;
  • individuando le spese ammissibili e quelle inammissibili;
  • nella presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima del 30 novembre 2023;
  • motivando l’adesione alla sanatoria e specificando l’ammontare del credito d’imposta oggetto del riversamento.

Prenota un appuntamento

 

Innalzamento del tasso d’interesse legale dal 2023

Il 15 dicembre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che modifica il tasso d’interesse legale, portandolo dall’attuale 1,25% al 5%.
Tale incremento, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha come ripercussione principale l’innalzamento delle somme da pagare a titolo d’interesse in seguito al ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Altre ripercussioni di tale aumento si avranno sul calcolo degli interessi in relazione ai capitali dati a mutuo, nonché agli interessi che concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Anche sul fronte delle imposte indirette, è previsto che, con un successivo Decreto, verranno innalzati al 5% i coefficienti per determinare, ai fini delle imposte di registro, il valore delle rendite perpetue e delle pensioni a tempo determinato o indeterminato.

Ai fini contributivi, infine, l’incremento del tasso d’interesse legale avrà effetti anche sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali o assistenziali.

Economia Sostenibile: il Parlamento Europeo approva la Corporate Sustainability Reporting Directive

Per ridurre il greenwashing e promuovere standard ESG internazionali e trasparenti, il 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha approvato la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – che dovrebbe essere adottata entro fine novembre dal Consiglio – che obbliga le grandi imprese UE a pubblicare i dati su impatto ambientale, persone, territori. Oltre a rendere note informazioni sui rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

I nuovi obblighi CSRD saranno applicati gradualmente dal 2024 al 2028 a seconda della dimensione dell’azienda e coinvolgeranno circa 50.000 aziende.

 

L’approfondimento di Andersen: LINK

LETTERA INFORMATIVA N.27/2022 – Fringe benefit non imponibili fino ad € 600 per il 2022

L’art.12 del D.L. n.115 del 9 agosto 2022 (“Decreto Aiuti-bis”) ha incrementato – limitatamente al periodo di imposta 2022 – ad € 600,00 la soglia per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti.

E’ stato, inoltre, ampliato l’ambito applicativo di tale limite alle somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

  • Fringe benefit

L’art.51 del T.U.I.R. statuisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel corso del periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).
I beni ed i servizi forniti al dipendente (diversi dalle somme in denaro) vengono individuati con il termine di fringe benefit.

Come riferito, in deroga a quanto stabilito dall’art.51, comma 3, del T.U.I.R., per il solo anno 2022, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) entro il limite complessivo di € 600.

  • Soglia ulteriore rispetto al “bonus carburante”

Si fa presente, infine, che tale nuova disposizione si inserisce in aggiunta a quella relativa al c.d. “bonus carburante”.
In altre parole, la soglia di € 600 va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari ad € 200.

 

° ° °

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 31 agosto 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

Il Codice della crisi e gli adeguati assetti per le imprese

Con l’entrata in vigore – a partire dal 15 luglio 2022 – delle disposizioni contenute nel  D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), le imprese devono istituire assetti organizzativiamministrativi e contabili in linea con le prescrizioni del novellato art.2086 del Codice  Civile ed adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa (anche in funzione della  rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità  aziendale) e che consentano agli imprenditori di attivarsi senza indugio per l’adozione  e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi  ed il recupero della continuità aziendale1

Soggetti interessati 

I soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative sono:

le società di persone e di capitali

gli imprenditori individuali

In altre parole, tutte le imprese devono dotarsi di un assetto organizzativo che  consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, almeno in un orizzonte temporale di dodici mesi

Caratteristiche 

Il comma 3 dell’art.1 del citato D.Lgs. definisce le caratteristiche che deve presentare  l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che deve essere in grado di: 

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario,  rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale  svolta dal debitore; 

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale,  almeno per i dodici mesi successivi

c) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole  perseguibilità del risanamento (di cui all’art.13, comma 2). 

Con specifico riferimento alla lettera b) sopra riportata, pertanto, le imprese dovrebbero  essere in grado di predisporre flussi di cassa prospettici o budget di tesoreria, da  aggiornare periodicamente; tali documenti, difatti, rappresentano gli strumenti  principali al servizio del monitoraggio della sostenibilità del debito e della rilevazione di  taluni “segnali”, quali: 

l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre il  50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 

l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare  superiore a quello dei debiti non scaduti; 

l’esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari  scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite  degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino  complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; 

l’esistenza di una o più esposizioni debitorie verso i seguenti enti: 

  • Inps: ritardi di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di  importo superiore: i) al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e ad  € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; ii) ad  € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati o parasubordinati; 
  • Inail: in caso di debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non  versati superiori ad € 5.000;
  • Agenzia delle Entrate: in caso di debiti IVA scaduti e non versati, risultanti dalle  comunicazioni LIPE, superiori ad € 5.000; 
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione: in caso di crediti affidati per la riscossione,  autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni e superiori  ad € 100.000 per le imprese individuali, ad € 200.000 per le società di persone e  ad € 500.000 per altre società. 

Le imprese meno strutturate possono, eventualmente, ricorrere all’utilizzo di indicatori semplificati, quali la stima dell’Ebitda prospettico come indice della capacità  dell’impresa di produrre risorse finanziarie al servizio degli impegni assunti, con  riferimento all’arco temporale dei dodici mesi successivi. 

Si segnala, infine, che l’istituto della composizione assistita della crisi è stato sostituito  dalla procedura di composizione negoziata della crisi, introdotto dal D.L. n.118/2021,  con conseguente: 

eliminazione del sistema di allerta basato sull’utilizzo di specifici indici/indicatori  della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale,  finanziario dell’impresa; 

soppressione dell’OCRI2

Il domicilio fiscale come sede principale degli affari e degli interessi

Il tema del domicilio fiscale è da sempre molto dibattuto e presenta ancora molte aree di incertezza che possono danneggiare i contribuenti. La Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla nozione di domicilio fiscale chiarendo la connessione tra il domicilio fiscale e le caratteristiche economiche, personali e familiari di un soggetto e in quale modo queste variabili interagiscano tra loro.

Scopri di più qui: https://it.andersen.com/domicilio-fiscale/ 

 

Il nuovo regime per le operazioni vincolate nelle società quotate e le operazioni infragruppo

A cura di Avv. Chiara Scarpelli

Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato in data 13 aprile è stata pubblicata la Legge 5/2021, del 12 aprile, che modifica il testo unico della legge sulle società di capitali, approvato dal Regio Decreto Legislativo 1/2010, del 2 luglio, e altri regolamenti finanziari, per quanto riguarda la promozione del coinvolgimento a lungo termine degli azionisti nelle società quotate.

Si tratta di una riforma attesa da tempo che porta il recepimento nel diritto spagnolo del contenuto della direttiva UE 2017/828 del Parlamento europeo del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda la promozione dell’impegno a lungo termine degli azionisti nelle società quotate.

La citata Legge introduce altre modifiche al regime giuridico delle società di capitali, non direttamente collegate al recepimento della direttiva (UE) 2017/828.

E’ il caso, ad esempio, del regime delle assemblee esclusivamente telematiche, applicabile a tutte le società di capitali (nuovo art. 182 bis LSC), del divieto per le società quotate di nominare persone giuridiche come amministratori, ad eccezione degli amministratori proprietari che rappresentino enti del settore pubblico (art. 529 bis.1 e disposizione aggiuntiva Dodici della LSC modificata), del riconoscimento nell’ordinamento spagnolo di azioni di voto supplementari per la fedeltà, o delle riforme della legge spagnola sulle società riguardanti i collocamenti accelerati di azioni e obbligazioni convertibili nei mercati regolamentati e nei sistemi commerciali multilaterali.

Per quanto riguarda il regime applicabile alle società non quotate si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, il concetto di persona legata all’amministratore persona fisica del regime generale dell’articolo 231 LSC è stato esteso per avvicinare la sua definizione al concetto di parte vincolata nelle società quotate e per includere uno scenario abbastanza comune nella pratica, come quello del conflitto di interessi indiretto o con terzi, includendo così:

-le società in cui l’amministratore ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione che conferisce un’influenza significativa (più del 10% del capitale o dei diritti di voto o una partecipazione che conferisce la presenza nell’organo di gestione), o detiene una posizione nell’organo di gestione o nell’alta direzione in esse o nella loro società madre;

– i soci che l’amministratore rappresenta nell’organo di gestione.

È stato quindi introdotto nella LSC l’articolo 231 bis per regolare l’approvazione delle operazioni infragruppo.

In primo luogo, bisogna considerare che la legge limita l’applicazione di questo regime a quelle operazioni realizzate da una società con la sua casa madre o un’altra società del suo gruppo che sono soggette a un conflitto di interessi. In altre parole, questo regime non sarebbe applicabile alle transazioni con la società madre che detiene il 100% del capitale, con una società controllata al 100% o con una società “sorella” in cui la struttura di entrambe le società coinvolte sia comune; tutto ciò nella misura in cui non vi sia un conflitto di interessi a causa della mancanza di interessi contrastanti.

La disciplina in esame si applicherà solo alle transazioni nelle quali vi sia un socio maggioritario della controllata che sia anche parte della società obbligata ad approvare la transazione, dando così origine ad un conflitto di interessi.

Tali operazioni infragruppo soggette a conflitto di interessi devono essere approvate dall’assemblea generale (i) quando, per la loro stessa natura, ciò sia richiesto dalla legge o (ii) quando il valore dell’operazione o l’importo totale dell’insieme delle operazioni previste in un accordo quadro o in un contratto è pari o superiore al 10% del patrimonio totale della società. Tutte le altre transazioni devono essere approvate dal consiglio di amministrazione.

Il dovere di astensione degli amministratori della casa madre viene eliminato e il meccanismo di protezione della società controllata e del resto dei suoi soci si ottiene attraverso l’inversione dell’onere della prova in tribunale.

Eccezionalmente, e questa è una delle novità pratiche più rilevanti di questo nuovo regime, viene prevista la possibilità di semplificare il regime di approvazione di alcune tipologie di operazioni previste dalla direttiva (UE) 2017/828 per le società quotate: l’organo di gestione può delegare l’approvazione delle operazioni infragruppo soggette a conflitto di interessi a organi delegati o a membri dell’alta dirigenza, purché si tratti di operazioni effettuate nel corso dell’ordinaria amministrazione, comprese quelle derivanti dall’esecuzione di un accordo quadro o contratto, e purché siano concluse a condizioni di mercato. Per poter effettuare tale delega, l’organo di gestione deve prima stabilire una procedura interna per la valutazione periodica del rispetto dei requisiti per la delega.

Per quanto riguarda il nuovo regime delle operazioni infragruppo applicabile alle società quotate, è stato introdotto un nuovo capitolo VII bis nel titolo XIV della legge sulle società di capitali (articoli 529 vicies a 529 tervicies).

Queste operazioni sono definite in conformità con gli International Financial Reporting Standards nell’articolo 529 vicies e il regime di divulgazione di queste operazioni (529 unvicies) e la loro approvazione (529 duovicies) sono regolati separatamente.

Le operazioni con parti vincolate sono cosi definite come le operazioni effettuate dalla società o dalle sue filiali:

  • con i consiglieri;
  • con soci che detengono il 10% o più dei diritti di voto o che sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione;
  • con qualsiasi altra persona considerata parte vincolata

ed è espressamente stabilito che le seguenti non sono considerate operazioni con parti vincolate:

  • quelle realizzate dalla società con società interamente controllate, poiché non c’è conflitto di interessi;
  • quelle relative all’approvazione dei contratti degli amministratori esecutivi e dei dirigenti;
  • quelle stipulate dagli istituti di credito sulla base di misure destinate a salvaguardare la loro stabilità,
  • quelle stipulate da una società con le sue controllate o partecipate, a condizione che nessun’altra parte collegata alla società abbia un interesse in tali controllate o partecipate.

Quest’ultima è l’eccezione che, come nel regime generale dell’articolo 231 bis LSC, è stata introdotta, al fine di limitare l’applicazione del nuovo regime delle operazioni con parti vincolate alle sole operazioni in cui può effettivamente sussistere un conflitto di interessi

L’assemblea deve sempre deliberare le operazioni infragruppo il cui importo o valore è pari o superiore al 10% del totale delle attività della società quotata. Il potere di approvare tutte le altre operazioni infragruppo spetta al consiglio di amministrazione, che non potrà delegare questo potere.

Le eccezioni a tale divieto di delega sono costituite dalle operazioni tra società che fanno parte dello stesso gruppo che sono effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a condizioni di mercato e le operazioni concluse nell’ambito di contratti le cui condizioni standard sono applicate in massa ad un alto numero di clienti, effettuate a prezzi o tariffe generalmente fissati dal fornitore del bene o del servizio in questione e il cui importo non superi lo 0,5 % del fatturato netto della società.

In questi casi non è richiesta una relazione del Comitato di Controllo, ma deve essere implementata una procedura interna di reporting e controllo periodico, in cui il Comitato di Controllo avrà un ruolo chiave, al fine di verificare la correttezza e la trasparenza delle operazioni e il rispetto dei criteri legali applicabili.

Il Comitato di controllo dovrà quindi assistere il Consiglio di amministrazione nel definire, approvare e attuare un processo di segnalazione e approvazione delle operazioni con parti vincolate e analizzare e preparare una relazione – di natura giuridica, commerciale ed economica – relativa alle operazioni che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea, per determinare se un’operazione sia equa e ragionevole dal punto di vista della società e dei soci che non risultano parti vincolate, dando conto dei presupposti su cui si basa la valutazione e dei metodi utilizzati.

Credito d’imposta sanificazione ed acquisto DPI

L’art.32 del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (nei limiti di Euro 60.000 per ciascun beneficiario).

Ambito soggettivo

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché alle strutture ricettive extra – alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Ambito oggettivo

Il beneficio è riconosciuto per le spese effettivamente sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti beneficiari;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
.• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli elencati in precedenza (quali, ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione);
• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (ivi incluse le eventuali spese di installazione).

Modalità e termini di utilizzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
• in compensazione mediante mod.F24, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.
Tale mod.F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere inviata telematicamente dal contribuente stesso o tramite intermediario abilitato nel periodo compreso tra il 4 Ottobre 2021 ed il 4 Novembre 2021.

 

Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni del c.d. decreto “Sostegni-bis”

1 PREMESSA

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.

Il DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

2 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 1 del DL 73/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:

• un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);
• se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
• un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

2.1 CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:

• hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
• hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

Il nuovo contributo:

• spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021;
• è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

2.2 CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.

Soggetti beneficiari

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

• i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
• l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento. Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

• direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

2.3 CONTRIBUTO “PEREQUATIVO”

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento. L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

 

3 CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO – PROROGA ED ESTENSIONE

L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:

• da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;
• dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.

 

4 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI – POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN UN’UNICA SOLUZIONE

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.

 

5 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

 

6 ESENZIONE PER I CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI IN START UP E PMI INNOVATIVE

L’art. 14 del DL 73/2021 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia “qualificate” che “non qualificate”, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:

• cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
• cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
• cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26%, di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

6.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La disposizione in commento si applica alle plusvalenze su partecipazioni che rientrano tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 de TUIR, ma è destinata alle sole persone fisiche. Sono, quindi, escluse dalla disciplina agevolativa le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti equiparati.

6.2 AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L’efficacia dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI innovative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.Si sottolinea che la nuova percentuale è applicabile per la sola annualità 2021.

 

7 MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

L’art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l’operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.

7.1 GARANZIA SACE

Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per:

• finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
• portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
• prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;
• misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l’eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

Per le garanzie disposte dall’art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

7.2 FONDO DI GARANZIA PMI

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021. Dall’1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:

• le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%);
• il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;
• le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

8 GARANZIA FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E
SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

L’art. 12 del DL 73/2021 introduce una nuova garanzia per favorire l’accesso delle imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in cui almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o programmi di investimenti.

Recupero transfrontaliero dei crediti: entra in vigore il D.Lgs. 152/2020

Il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs n. 152/2020 che ha adeguato la legge italiana al Reg. (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari. Tale procedura è volta a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Uno degli aspetti previsti dal Reg. (UE) n. 655/2014 che contribuisce ad agevolare il sequestro conservativo sui conti bancari, e dunque il recupero del credito, riguarda l’emanazione dell’ordinanza di sequestro. Quest’ultima, infatti, è emanata inaudita altera parte dal giudice dello Stato membro competente per il merito e viene notificata e, così, eseguita nei confronti della banca presso cui il debitore detenga conti correnti e depositi, superando i confini dello Stato membro di emanazione e producendo un “effetto sorpresa”, affinché costui non si affretti a trasferire altrove i suoi valori mobiliari.
Il citato decreto legislativo integra le previsioni del Reg. (UE) 655/2014 adeguando l’ordinamento normativo italiano a quello europeo.

Tra le principali novità disposte dal suddetto D.Lgs.,vi è quella prevista dall’articolo 3 per cui per acquisire le informazioni sui conti bancari occorre rivolgersi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale dispone la ricerca di tali informazioni con le modalità telematiche di cui all’art. 492-bis c.p.c. (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Ciò differenzia il sequestro conservativo in questione da quello classico (art. 671 c.p.c.) in cui il problema di identificare le banche e i conti si pone in sede di esecuzione del sequestro e non già al momento della sua autorizzazione. Per superare la lacuna informativa, il Reg. (UE) 655/2014 consente di richiedere all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni da parte delle autorità preposte nello Stato membro dell’esecuzione.

Da segnalare, inoltre, l’articolo 5 del D.lgs. n. 152/2020 che concerne l’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo. Essa si esegue sui conti bancari secondo le forme del pignoramento presso terzi (articolo 678 c.p.c. che a sua volta richiama l’art. 543 ss. c.p.c.) successivamente alla
sua notifica o comunicazione al debitore. Nel silenzio della norma, sembra applicabile il criterio del locus rei sitae da individuare, a scelta del creditore
sequestrante, nella sede o filiale o succursale della banca presso cui è acceso il conto del debitore da sottoporre a sequestro.

Ove si volesse proporre ricorso contro l’ordinanza europea di sequestro conservativo (art. 33 Reg. 655/2014), l’articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2020 individua la competenza del giudice dello Stato membro di origine che ha emesso l’ordinanza inaudita altera parte (in Italia è competente il giudice monocratico di Tribunale). Nel caso di opposizione all’esecuzione dell’ordinanza, invece, è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (nel caso di persona fisica) o la sede (nel caso di persona giuridica).

Dopo di ciò, l’articolo 9 del D.Lgs. in questione prevede che in tutti i procedimenti relativi ai mezzi di ricorso, le parti debbano obbligatoriamente stare in
giudizio con l’assistenza di un difensore.

Infine, si richiama l’attenzione sull’articolo 10 del D.Lgs. n. 152/2020 che, richiamando altre norme, individua l’entità del contributo unificato per l’instaurazione di uno dei procedimenti previsti dal Reg.(UE) 655/2014. Il valore del contributo è di Euro 98,00 con incrementi nei procedimenti di impugnazione.