La Corte di Cassazione spagnola si pronuncia a favore della deducibilità dei compensi degli amministratori

a cura di Enrique Rebés Félix

Pavia e Ansaldo SLP

 

Recentemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione spagnola (il Tribunal Supremo) si è espressa in merito alla deducibilità dei compensi degli amministratori nell’ambito dell’Imposta sul reddito delle società. La sentenza dello scorso 27 giugno 2023 ha infatti chiarito aspetti importanti sul punto, che era stato oggetto nell’ultimo decennio di pronunce contraddittorie da parte dell’Agenzia delle Entrate spagnola (la Agencia Tributaria) e dei tribunali spagnoli di diverso grado.

Nel merito, la sentenza qui in commento si è pronunciata a favore della deducibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle società degli importi corrisposti a due amministratori, che venivano remunerati dalla società sia in virtù della carica ricoperta che come lavoratori subordinati.

In particolare, nel caso di specie, sebbene fosse pacifico che gli emolumenti soddisfacessero i requisiti di corretta contabilizzazione e debito accreditamento, la deducibilità veniva contestata in base alla possibile qualificazione del compenso come liberalità e spesa contraria all’ordinamento giuridico, voci per cui è negata la deducibilità ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società spagnola.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che le remunerazioni a favore degli amministratori non possono essere considerate automaticamente una liberalità solo ed esclusivamente per il mancato rispetto di una formalità di natura societaria, come nel caso analizzato, in cui tali emolumenti non erano stati approvati dall’assemblea dei soci. E ciò in quanto, in primis, era stata dimostrata l’indiscutibile onerosità dei pagamenti e, in secondo luogo, poiché la forma e l’importo della remunerazione poteva essere desunta dalla redazione della relativa clausola statutaria.   Allo stesso modo, la Corte ha respinto la possibilità che il compenso potesse essere incluso tra le spese derivanti da azioni contrarie all’ordinamento giuridico (e, quindi, non deducibili a fini fiscali), poiché tale inquadramento è riservato esclusivamente a comportamenti manifestamente illegali, intesi in senso grave, come tangenti o atti analoghi.

A nostro giudizio, con la citata sentenza, la Corte lascia quindi spazio a un’interpretazione più chiara e meno rigida della disposizione della legge sull’imposta sul reddito delle società, che rifiuta la deduzione della spesa, consentendo di ritenere il compenso degli amministratori deducibile anche in presenza di difetti formali di carattere societario, a condizione comunque che le circostanze di ciascun caso permettano di concludere per la natura onerosa della remunerazione, nonché la determinazione del suo importo in conformità con lo statuto della società.

Sottoscrizione di atti notarili in Spagna tramite videoconferenza: nuova Ley de Digitalización

A cura di Adriano Belloni, Pavia e Ansaldo SLP

Lo scorso 9 maggio è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale spagnola («BOE») la nuova Legge 11/2023, del 8 maggio, denominata «Ley de Digitalización», relativa al recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 sull’accessibilità di determinati prodotti e servizi, la migrazione di persone altamente qualificate, la fiscalità e la digitalizzazione dei procedimenti notarili e registrali.

Segnatamente, la legge modifica numerosa normativa spagnola in materia societaria, oltre ad introdurre nuovi aspetti relativi alla digitalizzazione dei registri spagnoli. In primis, occorre sottolineare l’introduzione della possibilità di sottoscrivere atti riguardanti società a responsabilità limitata davanti al notaio tramite videoconferenza.

Nella fattispecie, viene introdotta la sottoscrizione elettronica di atti notarili relativi alla costituzione e la notarizzazione di decisioni degli organi societari, oltre alla sottoscrizione di procure o autenticazioni di firme, fermo restando limitate eccezioni – come ad esempio, la sottoscrizione di procure generali o aumenti di capitale effettuato attraverso apporti in natura.

A causa della mancata concretezza della procedura tramite videoconferenza, segnaliamo che sarà necessario conoscere sia lo sviluppo normativo che la prassi notarile allo scopo di definire in dettaglio la suddetta procedura, tenendo conto che l’entrata in vigore delle misure in materia notarile è prevista per il prossimo 9 novembre 2023.

Sebbene si preveda la sottoscrizione dei citati atti notarili tramite firme elettroniche nella piattaforma elettronica dell’ufficio notarile, il notaio potrà richiedere all’interessato di comparire presenzialmente nel momento della costituzione della società a responsabilità limitata per motivi di interesse pubblico. A tal riguardo, il notaio dovrà precisare le ragioni nel caso in cui richieda di tale presenza.

Tra gli ulteriori interventi normativi è di grande rilievo la modifica apportata alla Legge sulle Società di Capitali (LSC) in merito ai divieti stabiliti per la nomina di amministratori. In particolare, la nuova legge stabilisce che la carica di amministratore dovrà prendere in considerazione qualsiasi interdizione o informazione pertinente in vigore in un ulteriore stato membro dell’Unione Europea. In tal senso, le modifiche in materia societaria sono entrate in vigore lo scorso 10 maggio 2023.

Successivamente, e assieme all’intervenzione telematica in ambito notarile, la legge adegua il funzionamento dei diversi registri (Registro Immobiliare, Registro Imprese e Registro dei Beni Mobili) ai mezzi telematici, oltre a garantire l’interconnessione con la piattaforma centrale europea del Registro Imprese. A questo fine, la legge prevede un lasso temporale notevolmente più ampio per l’entrata in vigore delle misure nell’ambito della digitalizzazione dei registri, prevista per il 9 maggio 2024.

In conclusione, la legge promuove una serie di riforme per adattare il quadro normativo spagnolo alla nuova realtà digitale, incoraggiando il processo di modernizzazione tecnologica con l’obbiettivo di rimanere all’avanguardia in Europa per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche.

Costituisce condotta antisindacale la disapplicazione del contratto collettivo aziendale in cui è stata pattuita una clausola di ultrattività

Di Avv. Enrico De Luca e Avv. Luca Cairoli

All’interno dei contratti collettivi di diritto comune si rinvengono spesso le c.d. “clausole di ultrattività” o di ultravigenza, in virtù delle quali le disposizioni contenute all’interno del contratto collettivo che sia scaduto o sia stato disdettato, restano in vigore fino alla conclusione di un nuovo contratto collettivo destinato a sostituirlo.

Con sentenza n. 33982/2022 del 17 novembre 2022, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, si è pronunciata sia sulla natura di tali clausole che sulla rilevanza di una loro violazione da parte del datore di lavoro.

In particolare, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha rilevato che, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev’essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo (la nuova stipula), benché’ privo di una precisa collocazione cronologica.

La violazione della clausola di ultrattività da parte del datore di lavoro, proseguono gli Ermellini, può dirsi integrare gli estremi di una condotta antisindacale che, pertanto, soggiace all’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 28, L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Nel caso di specie, il giudice del merito, aveva escluso che la violazione della clausola di ultrattività avesse determinato una lesione delle prerogative sindacali con specifico riferimento alla fase delle trattative per il rinnovo del contratto aziendale, nella convinzione che la violazione della clausola di ultrattività integri una “violazione di natura contrattuale”, che il singolo lavoratore può far valere con autonoma domanda.

Per la Cassazione, tuttavia, la conclusione dei giudici di merito non può essere condivisa, in quanto non tiene in considerazione la plurioffensività della condotta antisindacale, che non pregiudica l’autonoma coesistenza dell’azione collettiva (sindacale) e di quella individuale.

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, la violazione della clausola di ultrattività può determinare una lesione delle prerogative sindacali integrante gli estremi di una condotta antisindacale ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

El nuevo Código de Crisis Empresarial e Insolvencia en Italia

A cura dello Studio Pavia e Ansaldo, Avv. Silvia Galbusera

El pasado 15 de julio de 2022, entró en vigor el nuevo Código de Crisis e Insolvencia (Decreto Legislativo nº 14, de 12 de enero de 2019), que sustituye la Ley Concursal italiana (Real Decreto nº 267, de 16 de marzo de 1942), y traspone los principios de la Directiva de la UE 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132.

El nuevo texto del código, unifica en un único cuerpo legal la normativa relativa a la regulación del estado de crisis e insolvencia de todo tipo de deudores, aplicándose no sólo a los empresarios comerciales, sino también a consumidores y deudores civiles.

En efecto, el artículo 1 del nuevo Código establece expresamente que el mismo regula las situaciones de crisis o insolvencia de los deudores, ya sean consumidores, profesionales o empresarios que ejercen una actividad comercial, artesanal o agraria, aunque carecen de ánimo de lucro y que operan como personas físicas, personas jurídicas u otros entes colectivos, grupos de empresas o sociedades públicas, exceptuando
al Estado y a las entidades públicas.

Por otro lado, se establece una nueva definición de ”crisis”, delineada como el estado del deudor que hace probable la insolvencia y se manifiesta por la inadecuación de los flujos de caja previstos para cumplir con las obligaciones en los doce meses siguientes.

Entre los aspectos más innovadores de la nueva legislación, se encuentra la introducción de obligaciones de salvaguardia destinadas a detectar las crisis empresariales y promover la adopción de instrumentos de apoyo a los procesos de reestructuración en una fase temprana.

El artículo 3 del nuevo Código (en combinación con el art. 2086 del Código Civil), en efecto, contiene una serie de normas relativas al establecimiento por parte del empresario de una estructura organizativa, administrativa y contable adecuada, a efectos de detectar rápidamente el estado de crisis y la toma de iniciativas adecuadas, que permiten: detectar posibles desequilibrios de carácter patrimonial o económico-financiero, relacionados con las características específicas de la empresa y la actividad empresarial desarrollada por el deudor; verificar la sostenibilidad de las deudas y las perspectivas de continuidad de la actividad al menos durante los doce meses siguientes; obtener la información necesaria para utilizar la lista de comprobación detallada y realizar la prueba práctica para la verificación de la razonable consecución de la recuperación.

Asimismo, en el apartado cuarto del artículo 3 se establecen señales específicas para la oportuna previsión de la aparición de una crisis empresarial, como por ejemplo: (a) la existencia de deudas por retribución vencidas desde hace al menos treinta días, por un importe superior a la mitad del importe total mensual de las retribuciones; (b) la existencia de deudas con proveedores vencidas desde hace al menos noventa días, por un importe superior al de las deudas no vencidas; (c) la existencia de exposiciones frente a bancos y otros intermediarios financieros que hayan vencido hace más de sesenta días o que hayan superado el límite de las facilidades crediticias obtenidas en cualquier forma durante al menos sesenta días, siempre que representen un total de al menos el cinco por ciento de las exposiciones totales; d) la existencia de una o varias exposiciones de deuda que desencadenen la obligación de informar a los acreedores públicos cualificados.

Otro elemento innovador destacable es la introducción del nuevo instituto de resolución negociada de la crisis. Dicha herramienta, puede activarse a petición del empresario y prevé que aquel que se encuentre en una condición de desequilibrio financiero o económico, pueda solicitar en la Cámara de Comercio competente en su territorio, el nombramiento de un experto independiente, siempre y cuando parezca
razonablemente viable el saneamiento de la empresa. En este caso, la persona designada deberá facilitar las negociaciones del empresario, con el objetivo de superar el desequilibrio patrimonial o económico-financiero que supone la crisis o la insolvencia en cuestión.

Por último, cabe resaltar que el nuevo Código también prevé importantes innovaciones en lo que respecta a la gestión de las crisis financieras de los grupos de empresas, con el fin de tratar las dificultades que afecten a todas o algunas empresas pertenecientes al mismo grupo, desde una perspectiva unificada.

Finalmente, se señala que, los procedimientos de insolvencia iniciados antes del 15 de julio de 2022 y aún pendientes seguirán regulándose por la antigua Ley Concursal.

Il paradosso di Zenone e la legiferazione in materia di Artificial Intelligence (AI)

Secondo un recente studio condotto su un campione di circa 10.000 PMI e grandi imprese con sede nell’UE1, il 43% delle imprese intervistate che non fanno ancora uso di AI – ma con piani di farlo a breve – individua nella responsabilità per danni prodotti dall’AI la maggiore barriera “esterna” all’utilizzo della stessa: cui fa eco, per il 34% delle stesse, la sfiducia da parte dei cittadini, più accentuata nei Paesi dell’occidente e del meridione dell’UE che non in quelli settentrionali e orientali.

In effetti i due aspetti sono tra loro correlati: di più, costituiscono due facce della stessa medaglia.

Spinta anche da questi dati statistici – a corredo ed in stretta correlazione con l’AI Act , prima codificazione al mondo dell’AI – la Commissione Europea il 28 settembre 2022 ha adottato una proposta di direttiva sull’adattamento delle norme in materia di responsabilità extra-contrattuale all’AI (AI Liability Directive) che poggia essenzialmente su due principi cardine:

a) attribuzione al giudice competente del potere di ordinare (i) la disclosure di prove relative ad uno specifico sistema di AI ad alto rischio
sospettato di aver provocato danni e (ii) l’adozione di misure specifiche volte alla conservazione di tali prove; e

b) presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, al ricorrere di talune circostanze, tra la negligenza del convenuto e il risultato prodotto (o non prodotto) dall’AI.

L’AI Liability Directive si confronta con la difficoltà – a volte insormontabile – che un utente finale che abbia sofferto danni per effetto dell’AI deve affrontare per dimostrare, secondo i canoni stringenti imposti dalla legge, che il danno di cui chiede il ristoro sia effettivamente la diretta conseguenza di un output (o mancato output) dell’AI. A complicare lo sforzo dell’intrepido utente in cerca di ristoro concorre anche la complessità e l’opacità che caratterizzano la c.d. value-chain dei prodotti digitali: per cui è spesso difficile, se non impossibile, provare il collegamento tra il danno sofferto e la negligenza che lo ha causato.

I poteri che si propone di attribuire al giudice non sono però illimitati, dovendosi comunque tener conto e salvaguardare l’interesse del fornitore di AI: dovranno quindi essere esercitati secondo necessità e proporzionalità, visto che la disclosure riguarderà inevitabilmente informazioni confidenziali e/o segreti industriali (con le immaginabili ricadute pregiudizievoli per il loro titolare).

Nella stessa direzione fin qui descritta dell’attribuzione dei (maggiori) poteri al giudice va l’ulteriore misura proposta della presunzione, fino a prova contraria, di collegamento causale tra la condotta negligente del convenuto e l’output prodotto (o mancato) dall’AI: a condizione, però, che (i) sia data prova che la negligenza del convenuto consista nella violazione di norme dell’Unione o nazionali tese a scongiurare i
danni di cui si chiede il ristoro, (ii) si possa ritenere ragionevolmente che la negligenza in questione abbia influenzato l’output prodotto (o mancato) dall’AI, e (iii) sia fornita evidenza del fatto the l’output – prodotto o mancato – abbia effettivamente prodotto il danno di cui si chiede il ristoro.

Le due misure proposte si stima che possano generare un incremento nel mercato dell’AI tra i 500mln€ e 1,1bln€ perché, garantendo l’accesso ad un sistema giurisdizionale efficiente, accrescerebbe la fiducia dei cittadini nell’AI. Le stesse società coinvolte nella value-chain dell’AI trarrebbero dall’accresciuta fiducia dei cittadini e da un’efficiente allocazione delle responsabilità e più in generale dalla certezza del diritto che ne conseguirebbe, una spinta ad investire ulteriormente nello sviluppo di AI.

Fin qui le buone notizie.

Per contro, i tempi della burocrazia sono ahimè inconciliabili con quelli dell’innovazione. Ci troviamo infatti, come si è detto, soltanto di fronte ad una proposta di direttiva. Questa dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo: una volta approvata, auspicabilmente in prima lettura, gli Stati Membri avranno due anni per implementarla.

Durante il tempo necessario perché le norme proposte diventino legge dello Stato, l’AI continuerà a svilupparsi e, con questa, la complessità delle problematiche ad essa connesse e da questa risolte; le norme risulteranno con ogni probabilità, se non addirittura obsolete, inadatte a disciplinare il nuovo contesto con cui saremo chiamati a confrontarci. I Paesi più attenti, nel frattempo, avranno legiferato autonomamente:
mentre proprio per la natura globale e transfrontaliera dell’AI ci sarebbe bisogno di una normazione a livello sopranazionale. Il che avrà inevitabili conseguenze sulla (libera) circolazione di beni e servizi, a cominciare dai territori della stessa UE: con l’ulteriore rischio di dar corso a disparità competitive tra imprese operanti nei diversi Stati Membri.

Il problema principale è che i legislatori ragionano in modalità analogica, con un occhio al presente, se non al passato prossimo: mentre l’umanità viaggia ormai nel pieno dell’era digitale, ad una velocità incommensurabilmente più elevata rispetto al tradizionale modo di legiferare. Siamo in effetti in presenza, come è stato giustamente rilevato, di una “discrasia tra tempi di intervento normativo, modelli
internazionali di cooperazione vigenti e velocità di elaborazione di algoritmi e operazioni di AI”.

Così procedendo l’arte di legiferare continuerà a inseguire, senza mai raggiungerla, l’innovazione, come – nel paradosso di Zenone – Achille “piè veloce” non raggiunge mai la tartaruga12: solo che nel nostro caso l’AI è una gazzella, ben più veloce di Achille e per questo sempre più irraggiungibile, a meno che non cambi significativamente il modus legiferandi!

 

NunzianteMagrone.it

Gianmatteo Nunziante, Partner
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La Legge “Crea y Crece”: nuove agevolazioni per gli investimenti in Spagna

A cura di Adriano Belloni e Beatrice Bandini

Il 29 settembre è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale spagnola («BOE») la Legge 18/2022, del 28 settembre, denominata «Crea y Crece» (Crea e Cresci), relativa alla creazione ed al potenziamento delle imprese, entrata in vigore lo scorso 19 ottobre.

La sua promulgazione, che fa parte del c.d. “Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza” spagnolo, varato nell’ambito del fondo europeo per la ripresa, mira ad accelerare la creazione di imprese, ridurre le insolvenze commerciali e facilitare l’accesso ai finanziamenti per le aziende.

Tra i vari interventi normativi finalizzati a velocizzare e facilitare la costituzione di società, è di grande rilievo la modifica apportata alla Legge sulle Società di Capitali (LSC) in merito al capitale sociale minimo necessario per la costituzione di società a responsabilità limitata, che è stato fissato nell’importo di 1 euro, a fronte dei 3.000 euro sinora richiesti ai sensi dell’articolo 4 LSC.

In questo modo, viene concessa grande libertà ai soci fondatori nella determinazione dell’ammontare del capitale sociale, che gli stessi potranno stabilire nella misura che ritengano ottimale in base alle loro specifiche preferenze ed esigenze concrete.

Allo stesso tempo, allineando il diritto societario spagnolo a quello dei Paesi in cui non viene richiesto un capitale sociale minimo per la costituzione di alcune società di capitali (come, ad esempio, Italia e Francia), viene disincentivata la creazione di società all’estero, frenando il fenomeno della costituzione societaria in giurisdizioni con costi relativi e correlati inferiori.

In quest’ottica, vengono poi introdotte due misure per salvaguardare gli interessi dei creditori o di terzi che stipulino contratti con società con capitale sociale inferiore a 3.000 euro, che dovranno essere rispettate sino a che il capitale sociale non raggiunga tale cifra, ovvero:

  • una somma pari ad almeno il 20% dell’utile di esercizio dovrà essere destinata alla riserva legale fino a che quest’ultima, insieme al capitale sociale, non raggiunge l’importo di 3.000 euro; e
  • in caso di liquidazione, volontaria o coatta, se il patrimonio non è sufficiente a coprire le passività della società, i soci saranno responsabili congiuntamente e solidalmente per la differenza ottenuta tra l’importo di 3.000 euro e l’importo del capitale effettivamente sottoscritto.

In conclusione, la Legge Crea e Cresci pone le PMI al centro dell’agenda economica, riconoscendo la loro importanza nel tessuto produttivo spagnolo e stabilendo un quadro giuridico più agile e flessibile, in linea con i Paesi più avanzati, per la loro creazione, crescita e ristrutturazione. Queste misure consentiranno quindi agli imprenditori italiani di costituire una società a responsabilità limitata in Spagna, con un regime simile a quello del proprio Paese.

Incentivos para las empresas en materia de seguros relacionados con seguridad en el trabajo

El Decreto Legislativo 231/2001 (“Decreto”) introdujo en Italia una importante novedad, estableciendo una forma de responsabilidad, definida como administrativa (pero de facto penal), de las personas jurídicas, sociedades o asociaciones – derivada de la comisión de uno de los delitos enumerados del Decreto por parte de sujetos vinculadas a las mismas. España ha completado la reforma del Código Penal a través de la Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo, entrada en vigor el 1 de julio del mismo año, que regula la responsabilidad penal de las Entidades (en España se encuentra regulada en el Código Penal).

Se introdujo ASÍ la responsabilidad de las empresas por delitos cometidos en su interés o beneficio en el ámbito de su organización, extendiéndose a las empresas las sanciones correspondientes.

En este contexto, la adopción de un Modelo de Organización, Gestión y Control PREVISTO POR EL Decreto tiene como objetivo principal la prevención de la comisión de delitos que puedan producirse en el marco de las actividades desarrolladas por la empresa y una atenuación de la responsabilidad de la empresa en el caso de que dichos delitos sean cometidos por un sujeto vinculado a las mismas.

Sin embargo, no debe subestimarse otra oportunidad que ofrece la adopción de un Modelo, en relación con los seguros obligatorios en materia de accidentes en el lugar de trabajo y enfermedades profesionales y, en concreto, por lo que respecta la reducción del tipo medio de la tarifa INAIL (Instituto Nacional de seguro contra los accidentes laborales por prevención).

En efecto, el INAIL premia con un “descuento” denominado “oscilación por prevención” a las empresas que mejoren las condiciones de prevención y protección de la salud y la seguridad en el trabajo, reduciendo así el tipo de prima de seguro aplicable a la empresa.

Para ello, las empresas, mediante el “Formulario OT23”, pueden solicitar al INAIL, antes del 28 de febrero de cada año, un descuento en las primas de seguro.

La adopción del Modelo 231 y el consiguiente nombramiento de un órgano de supervisión (Organismo di Vigilanza, “ODV”), no sólo entra en el ámbito de las medidas de mejora previstas, sino que conlleva, en algunos casos, la concesión de una puntuación máxima (de 100) lo que proporciona a la empresa una mayor y más segura posibilidad de obtener este importante beneficio económico.

La reducción sólo se concede tras verificación de los requisitos de cotización del empresario, se aplica únicamente para el año en que se ha presentado la solicitud y es aplicada por la propia empresa al ajustar la prima de seguro debida para el mismo año.

Progetto di riforma della c.d. Ley Beckham

In un mondo sempre più globalizzato, non è insolito che coloro i quali siano residenti in un altro paese decidano di trasferirsi in Spagna al fine di iniziare un nuovo rapporto di lavoro o di continuare a lavorare in Spagna per la propria impresa straniera, mantenendo il contratto di lavoro o la Previdenza Sociale nel proprio paese.

Per incoraggiare tali trasferimenti di lavoratori specialmente qualificati, l’art. 93 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) contempla la possibilità di optare per il c.d. regime fiscale speciale per i lavoratori trasferitisi in territorio spagnolo, meglio conosciuto come “Ley Beckham”.

Tale speciale regime fiscale permette una tassazione inferiore a coloro i quali si trasferiscono in Spagna al fine di esercitare una attività lavorativa, previo compimento di una serie di requisiti.

Innanzi alle iniziative via via considerate dagli altri paesi, il Governo spagnolo sta già considerando un progetto di riforma sostanziale della menzionata legge, migliorando, laddove possibile, i benefici che hanno permesso di attirare professionisti di differenti settori verso il mercato del lavoro spagnolo.

In pillole, attualmente la c.d. Ley Beckham permette ai contribuenti che hanno scelto tale regime speciale di poter sottoporre a tassazione i redditi da lavoro da qualunque parte essi provengano (esclusivamente tale tipologia di redditi) ed altri redditi (dividendi, interessi, plusvalenze) di fonte spagnola.

Per potersi beneficiare di tale regime, il contribuente deve compiere i seguenti requisiti:

  1. Non essere stato residente fiscale in Spagna durante i 10 anni fiscali anteriori al trasferimento nel territorio spagnolo;
  2. Che il trasferimento in territorio spagnolo sia in conseguenza delle seguenti circostanze:
    • Come conseguenza di un contratto di lavoro (ad eccezione degli sportivi professionisti, ai quali si applica una normativa differente);
    • Come conseguenza di assumere la carica di amministratore di una società spagnola, sempre quando il richiedente non sia partecipe o abbia solamente una partecipazione nel capitale sociale maggiore del 25%;
  3. Che non ottenga redditi provenienti da una stabile organizzazione situata in

A tali soggetti che godano del beneficio di tale legge, gli si applicherà la quota calcolata secondo la normativa dell’Imposta sui redditi per i non residenti, tassando i redditi della seguente forma:

  • Redditi provenienti da lavoro: i primi 000,01 euro sono tassati con una percentuale fissa del 24%.

A partire dai 600.000,01 euro si applicherà la percentuale del 47%;

  • Dividendi, interessi e plusvalenze: i primi 000,00 euro sono tassati con una percentuale fissa del 19%; da 6.000,01 a 50.000 euro con una percentuale fissa del 21%; da 50.000,01 a 200.000,00 euro al 23% ed infine, a partire da 200.000,01 euro in poi con una percentuale fissa del 26%.

La durata prevista per tale regime è di 6 anni, comprendendo il periodo impositivo del cambio di residenza ed i 5 anni successivi.

Il vantaggio di tale regime speciale consiste nel fatto di permettere non solo di poter beneficiare di una percentuale fissa sensibilmente inferiore rispetto a quella che corrisponderebbe con il regime generale dell’IRPF, ma anche nella circostanza che, tributando il soggetto come se fosse un non residente, non saranno sottoposti a tassazione i redditi che provengono dall’estero (salvo i redditi provenienti da lavoro, che saranno tassati in Spagna), non avrà l’obbligo di presentare la dichiarazione de l’Impuesto sobre Patrimonio relativo alle attività estere, oltre a non dover presentare il Modello 720 (Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero).

Ebbene, il progetto “Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes” nella cornice delle misure previste nella futura “Ley de creación y Crecimiento empresarial”, nel contesto della trasposizione della Direttiva UE 2019/1023, proposto dal Governo ed in attesa di discussione delle Camere, prevederebbe una serie di riforme sostanziali al citato regime speciale, apportando una serie di migliorie che di seguito si elencano:

  • Anzitutto, si prevede la riduzione da 10 a 5 anni fiscali nei quali il contribuente non è stato residente fiscale in Spagna;
  • Estende da 6 anni (anno in cui effettua la richiesta più i cinque successivi) ad 11 anni (anno in cui si effettua la richiesta più i dieci successivi) gli esercizi fiscali durante i quali il contribuente potrà beneficiare di tale regime speciale;
  • Permetterebbe di estendere il beneficio agli altri membri della famiglia del non residente principale: questo è considerato il beneficio maggiore, in quanto potranno beneficiare di tale regime il coniuge, il genitore dei figli (laddove non vi sia un vincolo matrimoniale), i figli minori di 25 anni nonché i figli disabili (a prescindere dall’età).

Al fine di permettere l’eventuale estensione del beneficio ad altri ed ulteriori familiari rispetto a quelli anteriormente menzionati, occorrerà rispettare le seguenti condizioni:

  • Che si trasferiscono nel territorio spagnolo con il contribuente principale che richiede l’applicazione del beneficio della Ley Beckham, sia nel momento in cui lo stesso si trasferisce nel territorio spagnolo o successivamente, sempre che non sia terminato il primo periodo impositivo in cui si applica la Ley Beckham;
  • Che acquisiscano la condizione di residenti fiscali in Spagna in conseguenza del trasferimento in Spagna;
  • Che non siano stati residenti fiscali in Spagna nei cinque esercizi fiscali precedenti al trasferimento e sempre che non ottengano redditi provenienti da una stabile organizzazione in Spagna;
  • Che la somma della base liquidabile dei familiari sia inferiore alla base liquidabile del contribuente

Laddove il contribuente principale dovesse perdere alcuno dei requisiti che permettono di beneficiarsi di tale regime fiscale e, di conseguenza, perdere tale beneficio, ciò pregiudicherà anche i familiari.

Il trend evolutivo dottrinale, dunque, spinge alla imminente riforma.

Si resta in attesa della discussione da parte delle Corti Generali (Parlamento) affinché si possa pervenire ad una definitiva approvazione di tale proposta di riforma.

La obligación de etiquetado medioambiental en Italia a partir del 1 de Enero de 2022

 A cura di Avv. Silvia Galbusera

El artículo 219.5 del Decreto Legislativo 152/2006, de 3 de abril, introdujo en Italia la obligación, a cargo de cualquier operador del sector que comercialice productos envasados, del denominado “etiquetado medioambiental” para todo tipo de envases, según las modalidades establecidas por las normas técnicas “UNI” aplicables y en conformidad con las determinaciones adoptadas por la Comisión Europea.

El fin pretendido era el de facilitar la recogida, reutilización, recuperación y reciclaje de los envases, así como proporcionar información a los consumidores sobre su destino final.

Dicha norma incluyó la obligación de indicar la naturaleza de los materiales utilizados para la fabricación de los envases, a efectos de identificación y clasificación de los mismos, conforme a la Decisión 97/129/CE de la Comisión Europea.

Sin embargo, el año pasado se determinó la suspensión de la obligación de etiquetado para todos los envases hasta el 31 de diciembre de 2021 mediante la Ley de conversión del Decreto-ley nº 41 de 22 de marzo de 2021 (el denominado como “Decreto Sostegni”).

Ahora, una vez finalizado el período de suspensión, la obligación de etiquetado medioambiental es plenamente aplicable desde el pasado 1 de enero de 2022 para los envases comercializados en el mercado nacional conforme al Decreto Legislativo 116/2020 (de actuación de las Directivas UE 2018/851 y 2018/852 y por el cual se ha modificado el D. Lgs. 152/2006).

¿Cuáles son estos envases? Todos, incluidos los neutros o pequeños, así como los productos vendidos online. Y supone la indicación en el envase de la codificación alfanumérica del material del envasado de acuerdo con la Decisión 97/129/CE.

Además, si el envase se destina al consumidor final (circuito B2C), será preciso indicar de forma exhaustiva el tipo de material utilizado para el envase y su destino en el reciclaje, con el fin de informar al consumidor sobre la correcta gestión del fin de uso del envase.

No obstante lo anterior, los operadores del sector podrán comercializar sus productos sin necesidad de aplicar los nuevos requisitos de etiquetado medioambiental hasta agotarse existencias, en el caso de que dichos productos estuviesen ya comercializados o provistos de etiquetado a fecha de 1 de enero de 2022.

La normativa no establece requisitos específicos respecto a la forma del etiquetado medioambiental, por lo que el operador será libre de escoger el formato gráfico, la estructura, el color y el tamaño que considere oportuno, siempre y cuando la información sea legible, clara y no engañosa.

Si bien no se prevén exenciones para los envases de pequeñas dimensiones o con espacio de impresión reducido, ni para aquellos que sean multilingües o importados, dado que en estos casos puede resultar complejo prever que el etiquetado ambiental esté físicamente presente en el envase, el Ministerio de Transición Ecológica aclaró en una nota emitida el 17 de mayo de 2021 que la obligación podría considerarse satisfecha bajo determinados supuestos objetivos si la necesaria información se transmite y comunica a través de canales digitales (app, código QR, página web de la empresa, etcétera), indicando de manera clara y concisa en el envase cómo acceder a dicha información.

Nozione elastica del criterio di scelta dei carichi di famiglia in caso di licenziamento collettivo

A cura di Avv. Sergio Antonelli e Dott.ssa Giulia Maccioni

La Cassazione, con sentenza n. 10996 del 26 aprile 2021, si è pronunciata sulla vicenda di un lavoratore, separato e tenuto a corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore, licenziato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo.

La Suprema Corte ha ritenuto, in conformità ai giudizi di merito, illegittimo il licenziamento perché in violazione dei criteri di scelta.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le pretese datoriali attestanti una violazione dell’art. 5 della legge 223/1991 nonché una interpretazione restrittiva dei carichi familiari.

La norma in esame, infatti, fa riferimento al criterio di scelta dei “carichi di famiglia”, ma lo scopo della stessa è di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla mera verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale, con il rischio, altrimenti, di incorrere in una prospettiva riduttiva rispetto al fine perseguito dal legislatore.

Ne deriva che il riferimento ai carichi familiari deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e quindi dalle persone effettivamente a carico: una interpretazione “elastica”, non restrittiva, dei carichi di famiglia, non limitata al profilo fiscale, e da applicare mediante lo scrutinio, da parte datoriale, di tutti gli elementi che concorrono a definire in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.

Parte datoriale lamentava, inoltre, l’impossibilità di indagare sulla situazione personale del dipendente, in ottemperanza del divieto sancito dallo statuto dei lavoratori di acquisire informazioni sulla vita privata non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine al lavoro: sul proposito, la Suprema Corte ha rilevato che nel caso di specie la situazione familiare del lavoratore è materiale istruttorio oggetto di piena valutazione da parte del giudice del gravame, non derivandone alcuna problematica di violazione della norma statutaria.