2020-04-01

AGGIORNAMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE PER L'ANTICIPO DELLA CASSA INTEGRAZIONE DA PARTE DELLE BANCHE AI LAVORATORI SOSPESI

In seguito alle recenti misure di cassa integrazione attivate per l’emergenza epidemiologica (il c.d. decreto “Cura Italia”, su cui puoi leggere il nostro approfondimento cliccando qui), in data 30 marzo è stato sottoscritto alla presenza del Ministro del Lavoro una convenzione tra l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e le parti sociali, volta a consentire l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti ai quali la prestazione è corrisposta direttamente dall’INPS.

Proponiamo di seguito alcune F.A.Q. relative al contenuto della convenzione:

Q: Come le banche supporteranno i lavoratori sospesi e quali sono i dipendenti interessati?
A: La convenzione definisce una procedura per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza CoVid19, a beneficio dei lavoratori per cui le imprese datrici di lavoro abbiano fatto richiesta di accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e in deroga (CIGD); o all’assegno ordinario (FIS) o erogato da fondi di solidarietà alternativi, richiedendo un trattamento a “zero ore” con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Inoltre, la convenzione prevede l’impegno a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore.
I dipendenti potranno beneficiare dell’anticipo anche in attesa dell’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale da parte dell’INPS (o delle Regioni/Ministero del Lavoro, in caso di CIGD).

Q: A quanto ammonta l’anticipo corrisposto dalle banche e quali sono le modalità operative dello stesso?
A: L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 €, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore e ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e/o di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale.

Q: Chi dovrà presentare domanda di anticipo alle banche e con quali modalità?
A: La domanda dovrà essere presentata ad una delle banche aderenti, direttamente dal lavoratore interessato.
Le Banche adotteranno condizioni di massimo favore con riferimento all’apertura del conto corrente e della apertura di credito.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali e potranno in ogni caso subordinare l’apertura del conto alla verifica del merito creditizio del lavoratore richiedente.

Q: Quando termina l’anticipazione?
A: L’apertura del credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, o in caso di esito negativo della domanda.
In proposito, la convenzione prevede l’obbligo del lavoratore o del datore di lavoro di informare tempestivamente la banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale.
In caso di: (i) mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale; o (ii) decorrenza del termine di sette mesi dall’apertura del credito, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS: la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore beneficiario, che dovrà estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Q: L’anticipo è erogato da tutte le banche?
A: No, solo dalle banche aderenti. A questo fine, ABI e le parti sociali hanno rilasciato in data odierna un comunicato in cui invitano i lavoratori interessati a rivolgersi telefonicamente alla propria banca per avere informazioni circa l’adesione della stessa alla convenzione e per ricevere il supporto necessario alla presentazione della domanda di accesso all’anticipo.

Q: Che responsabilità ha il datore di lavoro?
A: Il datore di lavoro è responsabile in solido con il lavoratore per il debito contratto con la banca, nei casi in cui abbia omesso informazioni necessarie o fornito errate comunicazioni alla banca; nonché nei casi in cui il mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione dipenda da una responsabilità del datore. In tali casi, la banca richiederà l’importo del debito al datore di lavoro, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni.

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