2018-07-24

ABBATESCIANNI

Legittima e divieto di patti successori: una breccia

Cosa implica, per chi ha una residenza all’estero, l’applicazione del regolamento europeo 650/2012

A cura di Carla Cartoni

Il 17 agosto 2015 è divenuto efficace il regolamento europeo 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzioni degli atti pubblici in materia successoria. Da tale data tutte le successioni con implicazioni transfrontaliere devono essere disciplinate dal Reg. U.E. 650/2012. Di recente, a seguito delle prime decisioni giurisprudenziali, ha cominciato ad emergere la consapevolezza che la nuova disciplina europea è potenzialmente idonea a mettere in discussione alcuni dei capisaldi che regolano le successioni mortis causa nel nostro paese: ex multis, la tutela dei legittimari e il divieto dei patti successori.

Preliminarmente, è importante sottolineare che il Legislatore europeo ha introdotto il medesimo criterio di collegamento generale per individuare il giudice competente (art. 4 Reg. U.E. 650/2012) e la legge applicabile alla successione (art 21 Reg. U.E. 650/2012): la “residenza abituale” del defunto al momento della morte. Inoltre, per quanto riguarda l’individuazione della legge applicabile alla successione, la sostituzione del criterio della legge nazionale del de cuius, come previsto dall’articolo 46 della Legge 218 del 1995, con quello dell’ultima “residenza abituale”, anche se la legge così individuata è quella di uno Stato terzo (cfr. art. 20 Reg. U.E. 650/2012), ha determinato una tendenziale coincidenza tra forum e ius, fermo restando comunque il diritto del de cuius di scegliere espressamente come legge applicabile alla successione quella dello Stato di cui ha la cittadinanza (cfr. art. 22 Reg. U.E. 650/2012).

Le implicazioni di queste innovazioni, che consentono uno “shopping della legge e, quindi, una programmazione della propria successione per chi ha una residenza all’estero, sono evidenti. In merito alla questione relativa alla tutela dei legittimari, l’art. 23 del Reg. U.E. 650/2012 dispone che la legge designata a norma dell’art. 21 (criterio generale della residenza abituale) o dell’art. 22 (scelta della legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della morte) regola l’intera successione, compresa “la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi”. Se, quindi, il diritto dello Stato membro di residenza del defunto non dovesse prevedere quote di legittima o le dovesse prevedere in misura minore e/o diversa rispetto alla legge italiana, potremmo trovarci in presenza di una deroga alla regola della tutela delle quote riservate ai legittimari.

Invero, l’art. 35 del reg. U.E. 650/2012 prevede, quale unico limite all’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designato dal de cuius, l’incompatibilità di tale applicazione con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sulla successione (lo Stato della “residenza abituale”) e non quello dello Stato in cui devono prodursi gli effetti della successione. In ogni caso, è discutibile che le norme sui legittimari possano essere qualificate norme di ordine pubblico.

Rileviamo, infine, che il citato regolamento sembra aprire alla possibilità di una diffusa applicazione dei patti successori. L’art. 25 del Reg. U.E. 650/2012 prevede, infatti, che “un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto” (la legge della residenza abituale del defunto). In materia, valgono le stesse osservazioni già sollevate per la tutela dei legittimari in punto di compatibilità della disciplina con il limite dell’ordine pubblico.

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