2020-04-28

2 FASE- LINEE GUIDA. Come ricominciare. COSA FARE E COME FARLO

Avventuriamoci ora in quella che è stata definita la FASE 2, ovvero quella in cui, seppur scaglionate, dovrebbero riprendere le attività lavorative delle varie imprese.

Occorre premettere che commi 7 e 8 dell’art 1 del DPCM n. 11 del 11 marzo 2020 contenevano una serie di importanti raccomandazioni per le aziende, tra cui:

  • l’utilizzo del lavoro agile;
  • L’incendio alla fruizione di ferie e congedi retribuiti;
  • La sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • L’assunzione di protocolli anti-contagio e laddove non fosse stato possibile rispettare la distanza

interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale;

  • L’invito a procedere ad operazioni di santificazione dei luoghi di lavoro;
  • La limitazione al massimo degli spostamenti all’ interno dei siti e il contingentamento dell’accesso

agli spazi comuni.

Il comma 9 del predetto articolo, prevedeva che in relazione a quanto disposto nei commi 7 e 8 il Governo suggeriva di favorire intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Proprio in attuazione di ciò, è stato sottoscritto il protocollo del 14 marzo 2020 (CGIL, CISL, UIL / Confindustria e Confapi).

In data 24 aprile 2020 è stato integrato il suddetto protocollo al fine di regolamentare le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro in relazione all’immenso ingresso nella c.d. FASE 2. Tale protocollo è stato recepito come allegato 6 nel DPCM del 26 aprile 2020.

Prima di analizzare quest’ultimo documento ecco cosa occorre tenere a mente: le linee guida comportano necessariamente nuove ed elaborate procedure svolte da esperti, in assenza delle quali almeno due potrebbero essere le conseguenze: la mancata possibilità di riapertura; numerose cause per la richiesta di danni derivanti da infortunio sul lavoro (sul punto vedi circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020).

 Nella premessa di quest’ultimo viene specificato che il suo principale scopo è quello di fornire delle linee guida condivise tra le parti finalizzate all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro. A tale scopo (ovvero la salute dei lavoratori) viene specificato che la prosecuzione delle attività produttive potrà avvenire SOLO in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in assenza di queste condizioni è prevista la SOSPENSIONE dell’attività.

Le Società, i negozi ed ogni attività commerciale si troveranno, quindi, a fare i conti con la necessità di soddisfare anche costose implementazioni, ecco perché dal documento pare già emergere una proroga relativa al lavoro agile, agli ammortizzatori sociali con conseguente riduzione e sospensione dell’attività lavorativa quali strumenti da utilizzare al fine di pervenire al predetto scopo.

Ecco cosa emerge da una prima lettura del predetto protocollo:

  • Per l’implementazione richiesta occorrerà un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti sui luoghi di
  • Le imprese saranno tenute ad adottare tutta una serie di misure di prevenzione specificate nel protocollo o altre equivalenti (o addirittura più incisive a seconda del tipo di attività svolta dall’impresa).
  • Sono previste delle SANZIONI in caso di mancata attuazione delle adeguate misure di protezione:

SOSPENSIONE dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Entrando nello specifico, ecco quali sono le MISURE:

  • Informazione sia collettiva che individuale circa le disposizioni delle Autorità in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus. Tale informazione dovrà in un certo qual modo essere personalizzata, ovvero adeguata alle singole mansioni svolte e ai contesti lavorativi e dovrà puntare in particolare al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione Inoltre, il dipendente dovrà essere informato (ed accettare) il fatto di non poter entrare o permanere in azienda in caso di sussistenza di condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio ecc). Sarà possibile da parte del datore di lavoro, nel rispetto della normativa privacy, richiedere ai dipendenti il rilascio di ‘autodichiarazioni’ attestanti la non provenienza dalle zone a rischio e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid 19.

Altra importante riflessione: i dati che si tratteranno saranno sensibili per cui sarà importante non registrarli, salvo che ciò sia necessario per attestare che la condizione di salute del lavoratore non è buona. Inoltre, le società dovranno fornire l’informatica sul trattamento dei dati personali (che rispetto alle attuali dovranno necessariamente essere riviste).

Da qui una prima fondamentale riflessione: dovranno essere scritti protocolli facilmente comprensibili per tutti, occorrerà rivedere la valutazione dei rischi per determinate mansioni, dovranno essere modificati o implementati i DPI, con particolare attenzione ai soggetti ritenuti più a rischio quali ad esempio i “lavoratori fragili” così come definiti dalla procedura proposta da ANMA (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti) “gestione del lavoratore fragile”.

La valutazione dovrà tener conto di fattori quali “aggregazione”, “prossimità” ed “esposizione” per valutare il rischio di natura biologica ma da trattarsi come rischio generico aggravato.

  • Nuove modalità di ingresso in azienda. Contrariamente a quanto stabilito dal Garante lo scorso 2 marzo, e come si può già evincere da quanto indicato al punto precedente, il datore potrà chiedere al dipendente la misurazione della temperatura o sottoporgli delle domande per accertare la presenza di reali condizioni di pericolo. Molto importante sottolineare che allo scopo di prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente potrebbe disporre MISURE AGGIUNTIVE SPECIFICHE (oltre la misurazione della temperatura e autocertificazioni) quali per esempio i tamponi o la creazione di aree checkpoint sanificabili atte a gestire in sicurezza l’ingresso dei lavoratori. Il datore di lavoro dovrà fornire la MASSIMA

  • In relazione all’ingresso dei fornitori esterni si dovranno valutare procedure che riducano al minimo le occasioni di contatto col personale dell’azienda (per esempio per gli autotrasportatori, questi dovranno svolgere le operazioni di scarico negli appositi spazi indicati dalla società ricevente la merce, dopodiché le ulteriori formalità necessarie dovranno essere svolte con maschere, guanti, rimanendo a bordo dei veicoli con il passaggio della documentazione dal finestrino ecc). In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone Covid 19, l’appaltatore dovrà informare IMMEDIATAMENTE il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti

  • La pulizia dei locali dovrà essere giornaliera e la sanificazione periodica. L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute secondo le modalità che riterrà più opportune potrà organizzare interventi particolari e periodici ricorrendo anche agli ammortizzatori sociali in deroga. Appare chiaro che tali procedure di pulizia e sanificazione dovranno essere indicate in apposite procedure, che dovranno essere redatte. Si rammenta che nel decreto Cura Italia, l’art. aveva previsto un credito d’imposta alle imprese per l’anno fiscale 2020 nella misura del 50% delle spese di santificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 Euro. Nelle aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende in cui si sono registrati i casi sospetti di Covid 19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario prevedere alla riapertura, una santificazione straordinaria degli ambienti di lavoro.

  • Le società dovranno ribadire ai dipendenti che la loro igiene personale è fondamentale e per far ciò dovranno mettere a disposizione degli stessi dei detergenti per le mani che dovranno essere accessibili a tutti, collocando appositi dispenser in punti facilmente individuabili da chiunque ( e’ chiaro che nell’ipotesi in cui l’attività svolta dal dipendete fosse per esempio quella di autotrasportatore o giardiniere o comunque attività tali per cui il dipendente non circola abitualmente nei locali della società quest’ultima sopperirà fornendo prodotti disinfettanti pronti all’uso da consegnare al dipendente).

  • Relativamente ai DPI i dispositivi di protezione individuale, le società dovranno adottare sia quelli che vengono considerati tali sulla base del protocollo in esame, sia i più idonei in base ai rischi valutati e mappati nelle singole aziende. È chiaro che ciò, in via prudenziale, prevede quanto meno un’integrazione dei documenti aziendali circa la valutazione del rischio, al fine di evitare ripercussioni civili (come delle cause da parte dei lavoratori) che penali, tenendo in considerazione comunque protezioni più performanti per gli operatori addetti al primo soccorso responsabili della gestione di possibili casi covid-19.

  • Per quanto concerne gli spazi comuni ( spogliatoi, mense, aree fumatori ecc) gli accessi dovranno essere contingentati ( è chiaro che una limitazione nell’uso degli spogliatoi potrebbe far nascere delle questioni per quanto concerne il tema c.d “ tempo tuta” con richieste da parte dei lavoratori del pagamento del tempo necessario per indossare i DPI necessari, anche su questo è consigliabile avere protocolli molto precisi e eventualmente confronti e accordi con le parti sociali) e dovranno essere garantite le santificazioni periodiche e le pulizie.

  • in relazione all’organizzazione aziendale, il protocollo prevede soluzioni ovvie ma decisamente costose sia per le aziende che per i lavoratori e dovranno portare dei necessari cambiamenti:
    1. La chiusura di reparti non produttivi (e quelli per i quali la presenza fisica dei dipendenti non è necessaria). Da ciò derivano delle imprescindibili osservazioni, fin tanto che gli strumenti di integrazione salariale saranno fruibili e i licenziamenti vietati la situazione non avrà degli sbocchi. Ma al termine di entrambi le società – se la ripresa economica fosse lenta- dovranno valutare delle soluzioni che non necessariamente saranno solo dei licenziamenti ma potrebbero essere delle modifiche delle retribuzioni, degli orari di lavoro, il blocco dei bonus o dei benefit. Tutte queste attività comportano il rischio di azioni individuali da parte dei singoli lavoratori così come di scontri con le loro rappresentanze, ecco perché si raccomanda caldamente una precisa pianificazione e l’assistenza di esperti nell’elaborare
    2. La rimodulazione dei livelli
  • L’ introduzione di un piano di turnazione dei dipendenti addetti alla In questo caso occorrerà valutare i singoli contratti di assunzione ed eventualmente i contratti collettivi di primo e secondo livello, al fine di trovare col dipendete o con le rappresentanze sindacali degli accordi favorevoli e sostenibili sia per le aziende che per i dipendenti e non contrari alla legge.

  • L’utilizzo dello Smart working. Chiaramente il ricorso a questo tipo di strumento è attualmente agevolato per la non necessità della sottoscrizione tra datore e lavoratore del contratto individuale. Inoltre, la pandemia ci ha permesso di scoprire che molte cose possono essere gestite non di persona. Sul punto però occorre sottolineare che un accordo temporaneo con i singoli dipendenti, se la questione del contagio si protraesse, dovrà essere fondamentale per regolamentare l’attività, coordinandola con le necessità delle aziende, per verificare l’uso degli strumenti, i dati in essi contenuti e trattati, piuttosto che il rispetto del diritto alla disconnessione del A ciò si aggiunga che anche sotto il profilo della sicurezza del lavoratore, e’ indispensabile che il lavoratore sottoscriva un’autocertificazione predisposta dalla società che serva per verificare che le misure minime di sicurezza sul ‘nuovo’ luogo di lavoro siano rispettate e che si evitino il nascere di azioni future per infortuni sul posto di lavoro.

  • Gli ambienti di lavoro dovranno essere ripensati in modo da garantire il distanziamento sociale, a questo scopo sarebbe importante consultarsi con professionisti in grado di applicare soluzioni rapide e non costosissime che permettano alle persone di stare in un unico ambiente. Banalmente anche la rotazione del personale in sede potrebbe rivelarsi efficace con la preparazione di piani organizzativi appositi. Bisognerà avere molta cura anche dei sistemi di aerazione con pulizia dei filtri; trattare i rifiuti quali le salviette e mono uso per il lavaggio delle mani come rifiuti speciali; adeguare l’uso degli ambienti normalmente utilizzati per le necessità fisiologiche, basti pensare al lavaggio dei denti dopo i pasti dei lavoratori nei lavandini che quindi dovranno essere frequentemente disinfettati.

  • L’utilizzo degli ammortizzatori sociali e in via residuale la fruizione di ferie maturate e non

  • Per quanto possibile sarebbe altresì utile per le aziende creare delle soluzioni che favoriscano gli spostamenti dei propri dipendenti. Pare che i mezzi pubblici aumentino le possibilità di contagio a causa dei filtri e del non rispetto del distanziamento sociale, sarebbe quindi ipotizzabile verificare la possibilità di far utilizzare i mezzi privati (chiaramente ciò comporterebbe una compensazione di costi) anche se gli ultimi studi stanno valutando che nelle zone maggiormente inquinate il virus dilaghi maggiormente. Forse soluzioni come navette, piuttosto che la messa a disposizione dei dipendenti di veicoli alternativi non inquinanti, in alcuni casi potrebbe essere

  • Il protocollo suggerisce altresì lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita dal lavoro in modo da evitare contatti nelle zone comuni e l’utilizzo dei mezzi pubblici concentrato in particolari fasce orarie.

  • Chiaramente gli spostamenti all’interno dei siti aziendali dovranno essere limitati, escluse le riunioni con presenza ed anche gli eventi formativi dovranno essere ripensati e organizzati (per questa specifica situazione potrebbe essere necessario intervenire modificando i singoli contratti inserendo clausole che prevedano che la mancata temporanea formazione professionale non sia preclusiva rispetto allo svolgimento ruolo o funzione o il contrario nel caso lo fosse)

  •       Le aziende sono invitate all’immediato isolamento dei lavoratori che presentano sintomi di contagio e alla rigorosa collaborazione con l’autorità sanitaria, anche ai fini degli eventuali contatti stretti dei dipendenti presenti in azienda. Il lavoratore al momento dell’isolamento deve essere subito dotato di mascherina chirurgica nell’ipotesi in cui già non la stesse utilizzando. In questa fase sarà necessario che le aziende lavorino simbioticamente con i loro medici sociali, formino il personale, lo dotino di adeguati DPI e prevedano apposite procedure. La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta e vanno privilegiate le visite preventive, a richiesta e a rientro da malattia, così come quelle per l’idoneità allo svolgimento delle mansioni.

  • Infine, è prevista la costituzione di un apposito Comitato in azienda, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RSL, al fine di rendere operative e verificare la corretta implementazione delle misure contenute nel protocollo aziendale. Laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto da Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, se costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo del 24 aprile comitati per le finalità del Protocollo medesimo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto con la diffusione del Covid 19. Molto importante per le aziende decidere come operare, in quanto le stesse potrebbero già avere un protocollo da sottoporre e l’accordo con le parti sociali per la formazione del Comitato potrebbe essere “slim”, prevedendo esclusivamente il numero dei componenti e le modalità di Verica di quanto contenuto nel protocollo; oppure potrebbe doversi discutere la creazione di un Comitato che vada successivamente a redigere o implementare un protocollo.

***

Infine, un brevissimo cenno alla MOBILITA’ del personale tra Stati e all’interno dello Stato (vd DPCM 10 Aprile 2020 e DPCM 26 Aprile 2020)

  • Transiti e soggiorni di durata breve in Italia per motivi di lavoro: massimo 72 ore, che in casi specifici può essere procrastinato di altre 48 ore In ogni caso occorre che chi entra in Italia per ragioni lavorative, dichiari le stesse, la durata del viaggio, l’indirizzo presso il quale si troverà durante il proprio soggiorno in Italia, un recapito telefonico, l’indirizzo estero di provenienza presso il quale dovrà poi effettuare una quarantena di 14
  • Trasferimenti all’interno del territorio italiano per motivi di lavoro. Necessaria compilazione di autocertificazione accompagnata da una consigliata lettera di conferma da parte del datore di Utilizzo dei dispositivi di sicurezza quali mascherine, guanti e disinfettanti.

Milano, 28 aprile 2020

Avv.to Giulia Leardi

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