Contratto di lavoro

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Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato o indefinito. In questo caso, l’imprenditore non può rescinderlo unilateralmente, salvo che non si verifichi una delle cause indicate nello Statuto dei Lavoratori, cioè mediante licenziamento per giustificato motivo, determinato da un grave e colpevole inadempimento da parte del lavoratore. Se non si verificano tali motivi ed il licenziamento è ritenuto arbitrario, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore con l’equivalente di 45 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, con un massimo di 42 mensilità.

 

Il licenziamento sarà dichiarato nullo per i seguenti motivi:

  • Quando si adduca come motivo una delle cause di discriminazione proibite dalla Costituzione e dalla Legge.
  • Quando si violano i diritti fondamentali e le libertà pubbliche del lavoratore.

Allo stesso modo il licenziamento del personale che gode di permessi e congedi previsti dalla Legge per promuovere la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa (riduzione della giornata per accudire ai familiari, sospensione del contratto per gravidanza, ecc.) potrà essere ritenuto arbitrario o nullo.

 

La conseguenza della nullità di un licenziamento è la riammissione del lavoratore.

 

La legge permette di rescindere il contratto di lavoro quando si verificano cause oggettive espressamente previste, dovendosi compiere inoltre i seguenti requisiti:

 

a) Comunicazione scritta e motivata al lavoratore del licenziamento.

 

b) Messa a disposizione del lavoratore, alla consegna della comunicazione scritta, di un'indennità pari a 20 giorni di salario per anno di servizio, con il limite di 12 mensilità.

 

c) Concessione di un preavviso di 30 giorni calcolato dalla consegna della comunicazione personale al lavoratore fino alla rescissione del contratto.

 

Oltre al contratto indefinito, esistono altre forme di assunzione che consentono una maggiore flessibilità:

  1. Programma di promozione dell’occupazione per l'anno 2010: le aziende possono beneficiare di sconti delle quote della Previdenza Sociale se assumono persone che rientrino in alcune delle seguenti condizioni:
    • Donne in determinate circostanze.
    • Giovani disoccupati tra i 16 e i 30 anni.
    • Maggiori di 45 anni.
    • Portatori di handicap.
    • Altri collettivi: vittime della violenza connessa al sesso, disoccupati da almeno sei mesi, lavoratori vittime di esclusione sociale.
  2. Contratto a tempo parziale con prestazioni per un determinato numero di ore al giorno, alla settimana, al mese o all'anno, inferiore alla giornata a tempo pieno comparabile.
  3. Contratto a tempo determinato per lavori o servizi specifici, per lavori interinali, per lavori eventuali di produzione, contratto di sostituzione e fisso discontinuo.
  4. Contratto di praticantato: può essere stipulato con chi è in possesso di un titolo universitario o di formazione professionale di grado medio o superiore, o titoli ufficialmente riconosciuti come equivalenti che consentono di esercitare una professione, nei quattro anni immediatamente seguenti alla conclusione degli studi.
  5. Contratto di tirocinio: ha come scopo l’acquisizione di una formazione teorica e pratica necessaria per lo svolgimento adeguato di una qualifica professionale.
Tutti questi contratti devono essere formalizzati per iscritto ed essere registrati al Ministero del Lavoro. I contratti verbali sono considerati di durata indeterminata.

Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato del 23 Febbraio 2013 è stato pubblicato il Regio Decreto-legge 4/2013 del 22 febbraio, il cui obiettivo principale è quello di sviluppare l'imprenditorialità e la strategia per l'occupazione giovane in Spagna.

Gli aspetti fondamentali del decreto sono disponibili grazie allo Studio De Vecchi associato, socio della Camera, nel seguente documento: icon Real Decreto INPS